PARTE IV
NORME FINANZIARIE E FINALI
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, avvalendosi anche dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani di cui all'articolo 7, del gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale di cui all'articolo 22, comma 5 e di altri organismi di coordinamento indicati all'articolo 6, comma 1, lettera d), presenta alle commissioni assembleari competenti una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
a)
le azioni poste in essere per realizzare continuità di programmazione rivolta alle esigenze di bambini, adolescenti e giovani e il miglioramento dell'integrazione delle politiche e dei programmi regionali nei diversi settori d'intervento, evidenziando eventuali criticità emerse;
b)
l'ammontare delle risorse, la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei progetti finanziati dalla Regione, presentati da soggetti privati o enti locali;
c)
il quadro delle iniziative e degli interventi in favore di bambini, adolescenti e giovani attuati con la presente legge, con particolare attenzione ad eventuali nuovi strumenti e ai risultati ottenuti.
2.
Le commissioni assembleari competenti, in ordine alle attività di controllo previste dal presente articolo, possono procedere ad audizioni degli organi consultivi e di altri osservatori qualificati impegnati nell'attuazione della presente legge, nonché prevedere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti attuatori e i giovani riguardo l'efficacia degli interventi realizzati.
3.
Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo.
4.
Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo sono stanziate adeguate risorse finanziarie.
Art. 47
Attuazione degli interventi
1.
L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge rientra nell'ambito delle tipologie di finanziamento e delle risorse rinvenibili anche nelle leggi settoriali vigenti, nonché ne utilizza, ove compatibili, le medesime procedure di spesa.
2.
La realizzazione e la gestione degli interventi spettano alle singole direzioni generali competenti per materia.
3.
Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge devono sussistere i requisiti previsti dalla normativa contabile vigente per l'iscrizione in bilancio delle risorse.
4.
Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati per:
a)
attività educative, culturali, sportive, di socializzazione e di aggregazione;
b)
l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture finalizzate al tempo libero e alle attività educative e culturali per i bambini e gli adolescenti.
5.
Per l'attuazione di quanto disposto all'articolo 35, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati per le attività e la qualificazione degli Informagiovani e per la ristrutturazione, l'adeguamento e miglioramento di strutture e per l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche finalizzate ai servizi degli Informagiovani.
6.
Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 43, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associate e ai soggetti pubblici e privati per progetti con finalità educative, culturali, sportive, di socializzazione e di aggregazione.
7.
Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 40 e 44, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati volti a sostenere la creatività e le produzioni culturali dei giovani e per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione delle attività degli spazi di aggregazione giovanile collocati sul territorio regionale, nonché per interventi edilizi, l'acquisto di immobili, attrezzature e arredi destinati agli spazi di aggregazione giovanile.
8.
Per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 38, commi 5, 6 e 7, la Regione provvede secondo quanto disposto dagli articoli 53 e 54, comma 4, lettera a),
della legge regionale n. 3 del 1999.
9.
Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 7 la Giunta regionale con proprio atto definisce, previo parere della Commissione assembleare competente, i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi.
Art. 48
Norme transitorie
1.
Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi, fino alla loro conclusione, la normativa previgente alle modifiche o abrogazioni di cui agli articoli 49 e 50.
Art. 49
Modifiche e abrogazioni di norme
2.
I commi 2 e 3 dell'
articolo 20 della legge regionale n. 20 del 2003 sono sostituiti dai seguenti:
"2.
La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le funzioni, la composizione, le modalità di designazione dei componenti, la durata e il funzionamento della Consulta.
3.
La Consulta è nominata con atto del Presidente della Giunta Regionale ed è presieduta dall'assessore competente in materia di servizio civile."
4.
L'
articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Quota associativa, programmi e contributi
1.
La Regione provvede all'erogazione della quota associativa annuale.
2.
CAMINA presenta alla Giunta regionale programmi di attività nei settori di cui all'articolo 1, comma 2. La Giunta approva i programmi, concede i relativi contributi, stabilendone le modalità di erogazione. A tal fine la Giunta individua i capitoli ordinari di spesa per garantire la copertura finanziaria della quota associativa annuale, nonché dei contributi per la realizzazione delle attività programmate, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
3.
CAMINA è tenuta a presentare alla Giunta regionale i programmi di cui al comma 2, corredati dei relativi piani finanziari, nonché una relazione annuale che attesti la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate. La Giunta trasmette la relazione alle competenti commissioni dell'Assemblea legislativa regionale. L'assessore all'infanzia e all'adolescenza informa le competenti commissioni dell'assemblea legislativa delle attività svolte da CAMINA."
Art. 50
Abrogazioni di leggi
1.
Sono abrogate le seguenti leggi:
Art. 51
Fondo per le giovani generazioni
1.
La Regione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, istituisce un fondo denominato Fondo per le giovani generazioni.
2.
Alla determinazione dell'entità del Fondo per le giovani generazioni concorrono:
a)
le somme provenienti dallo Stato;
b)
le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con leggi di bilancio anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1;
c)
le eventuali altre risorse statali vincolate;
d)
le risorse derivanti da organismi dell'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di giovani generazioni.
Art. 52
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'
articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2.
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 47, commi 4, 5, 6 e 7, si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'
articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2001.