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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

Art. 11

(modificato comma 1 da art. 43 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

Educazione alla salute e promozione di stili di vita sani
1. La Regione riconosce l'educazione alla salute quale strumento fondamentale di formazione e crescita di bambini e adolescenti e di promozione del benessere. A tal fine promuove accordi e forme di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le AUSL ed altri soggetti pubblici e del terzo settore per la programmazione d'interventi d'educazione e promozione alla salute, in particolare su alimentazione, attività fisica, educazione all'affettività e alla sessualità, nonché su fumo, alcool e sostanze psicostimolanti. Gli interventi dovranno tener conto delle singole e diverse fasi dello sviluppo emotivo, cognitivo e sociale dei ragazzi, del ruolo educativo delle famiglie e delle diverse agenzie educative, ed essere adeguati ai contesti di vita.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione incentiva e sostiene progetti ed interventi, promossi da enti locali, AUSL e terzo settore, volti:
a) allo sviluppo della relazione madre-bambino, di relazioni positive tra genitori e figli fin dai primi anni di vita, di condivisione delle responsabilità tra madre e padre;
b) al sostegno e alla formazione, in accordo con l'amministrazione scolastica, di insegnanti, educatori dei diversi ordini e gradi di scuola, nonché di operatori, per supportare le situazioni di problematicità di bambini con gravi disabilità, in cui sono necessari specifici approcci e interventi di matrice psico-educativa. La Regione incentiva il sostegno e la formazione anche per i disturbi di apprendimento in cui è necessario l'utilizzo di strumenti compensativi ed approcci di tecnologia informatica;
c) alla promozione della salute degli adolescenti, tramite la facilitazione dell'accesso ai servizi, la costituzione di équipe multiprofessionali, l'attivazione di spazi e servizi dedicati e la sperimentazione di specifiche modalità di presa in carico;
d) allo sviluppo dei fattori protettivi e delle competenze necessarie all'autonomia dei bambini e degli adolescenti, alla gestione dello stress e dei conflitti ed alla valorizzazione delle metodologie di educazione tra pari.
3. La Regione, nel rispetto delle competenze statali, vigila sulle prescrizioni di farmaci a bambini e adolescenti, compresi gli psicofarmaci, adottando appositi strumenti di verifica dell'appropriatezza. L'assessorato di riferimento informa periodicamente dei risultati ottenuti da tali strumenti la commissione assembleare competente nell'ambito delle politiche per la salute e politiche sociali.

Note del Redattore:

Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."

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