Centri per le famiglie
1.
I comuni, in forma singola o associata, nell'adempimento delle proprie funzioni in materia di sostegno alla genitorialità possono potenziare la rete degli interventi e dei servizi dotandosi di centri per le famiglie con figli.
2.
Il centro è un servizio finalizzato:
a)
alla promozione del benessere delle famiglie con figli, anche attraverso la diffusione di informazioni utili alla vita quotidiana, al sostegno delle competenze genitoriali, specie in occasione di eventi critici e fasi problematiche della vita familiare, e allo sviluppo delle risorse familiari e comunitarie, con particolare attenzione ai nuclei con un solo genitore convivente e a quelli con bambini disabili, nonché tramite l'incentivazione d'iniziative volte al sostegno economico di genitori che usufruiscono di congedi parentali nel primo anno di vita del bambino;
b)
all'integrazione e al potenziamento dell'attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzata alla prevenzione del disagio familiare e infantile e alla tutela dei bambini e dei ragazzi;
c)
alla promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà tra le famiglie.
3.
Il centro opera almeno nelle seguenti aree:
a)
area dell'informazione: permette alle famiglie con figli un accesso rapido e amichevole alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità del territorio;
b)
area del sostegno alle competenze genitoriali: principalmente interventi di ascolto, colloquio e consulenza educativa, percorsi di mediazione familiare, consulenze tematiche e counseling genitoriale;
c)
area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: in particolar modo attraverso l'attivazione e la promozione di gruppi di famiglie-risorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto, progetti d'integrazione per famiglie di nuova immigrazione e banche del tempo, quali sistemi di scambio di attività, di servizi e saperi tra le persone, ponendo un'attenzione specifica alla dimensione multiculturale.
4.
I centri per le famiglie programmano la propria attività in stretta connessione con la programmazione di ambito distrettuale, in modo da contribuire a rendere coerenti ed integrabili l'insieme delle azioni promosse nel territorio a favore prioritariamente delle famiglie con figli minori. Al fine di realizzare il sostegno alle famiglie indicato ai commi 2 e 3, i centri dovranno attivare relazioni stabili con gli altri nodi della rete territoriale, in particolare:
a)
con il settore socio-sanitario e sanitario, tra cui i consultori familiari;
b)
il settore educativo, scolastico e culturale, tra cui le autonomie scolastiche e i centri di servizio indicati all'articolo 22 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro);
4 bis.
Particolare attenzione deve essere posta dai centri per le famiglie nel costruire percorsi di collaborazione con le forme organizzate dei cittadini e delle famiglie, nonché delle organizzazioni del privato sociale, riconoscendole come risorsa e valorizzandone la ricchezza in un'ottica di lavoro di comunità, anche attraverso forme di raccordo stabili. Laddove lo si ritenga utile e nel rispetto della normativa vigente, i Comuni possono prevedere altresì l'affidamento di una o più attività del centro per le famiglie a idonei soggetti del terzo settore.
5.
I requisiti strutturali e organizzativi dei centri sono stabiliti con atto della Giunta regionale, che prevede la dotazione di professionalità adeguate e l'utilizzo della metodologia del lavoro di gruppo.