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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

Art. 21

(sostituito articolo da art. 48 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

Coordinamento tecnico territoriale per l'infanzia e l'adolescenza
1. Ogni conferenza territoriale sociale e sanitaria attiva, quale proprio organo consultivo, un coordinamento tecnico per l'infanzia e l'adolescenza, che svolge un ruolo di raccordo e confronto tra i diversi distretti, in merito alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, in coerenza con il piano sociale e sanitario regionale.
2. Nella composizione del coordinamento è garantita la rappresentanza dei diversi territori distrettuali, con la presenza di esperti in ambito sociale, sanitario, educativo, scolastico e del privato sociale. È, inoltre, promosso l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento si avvale dell'ufficio di supporto delle conferenze territoriali sociali e sanitarie.

Note del Redattore:

Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."

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