Organismi regionali di coordinamento
1.
È istituito presso la Presidenza della Giunta il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organismo consultivo della Giunta stessa.
2.
La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, la composizione del coordinamento, che assicura la rappresentanza dei servizi che si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito sociale, sanitario, educativo, dell'Ufficio scolastico regionale nonché del privato sociale; promuove l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.
3.
Il coordinamento:
a)
propone iniziative, attività di studio e promozione per la diffusione di una corretta cultura dei diritti dei bambini e degli adolescenti nonché di una genitorialità competente e dell'integrazione degli interventi relativi, anche in collaborazione col Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
b)
attiva forme di collaborazione tra enti titolari delle funzioni in materia di minori ed enti gestori di servizi pubblici e privati, enti autorizzati in materia di adozione, rappresentanze delle famiglie adottive e affidatarie e delle comunità di accoglienza nonché, pur nella distinzione dei ruoli, con le magistrature minorili;
c)
elabora proposte in ordine alle linee d'indirizzo programmatiche degli interventi a favore di bambini e adolescenti e al miglioramento della qualità dell'offerta dei servizi;
d)
promuove iniziative di condivisione e messa in rete delle buone pratiche, anche avvalendosi dei risultati dell'attività dei centri di documentazione educativa e per l'integrazione.
4.
Il coordinamento si avvale dei flussi informativi dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani.
5.
Presso la Presidenza della Giunta è istituito un gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale a sostegno delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza, che sostituisce il coordinamento previsto dall'
articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 10 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della associazione nazionale italiana Città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza <CAMINA>), con i seguenti compiti:
a)
provvedere al coordinamento, al monitoraggio e all'analisi delle ricadute degli interventi di competenza dei diversi settori regionali, nonché degli interventi in materia di infanzia e adolescenza finanziati ai sensi della presente legge;
b)
curare il raccordo degli interventi regionali con i programmi rivolti all'infanzia e all'adolescenza realizzati in ambito nazionale ed internazionale.
6.
Il gruppo tecnico è formato dai referenti designati da ciascuna direzione generale, agenzia e istituto della Regione.