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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

Art. 23

(sostituito comma 1 da art. 50 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

Prevenzione in ambito sociale
1. La Regione individua nell'armonizzazione e nel coordinamento di tutte le politiche ed attività di prevenzione, la condizione essenziale per la loro efficacia, efficienza ed economicità.
2. La programmazione e le attività coordinate dei soggetti interessati, rivolte anche ai minori stranieri, articolano la prevenzione nei seguenti livelli:
a) promozione dell'agio ed educazione alla legalità e al rispetto reciproco;
b) monitoraggio e intervento sulle situazioni di rischio;
c) protezione e riparazione del danno, anche per evitarne la reiterazione.
3. La Regione riconosce la necessità di comprendere nel percorso di prevenzione del disagio dei bambini e degli adolescenti un accompagnamento competente dei genitori, mirato a sostenere e sviluppare le loro possibilità e disponibilità affettive, accuditive ed educative, eventualmente compromesse, e in vista di un loro recupero. Tale accompagnamento è finalizzato a garantire a tutto il nucleo un clima familiare e sociale soddisfacente e rispettoso dei bisogni evolutivi dei suoi membri più giovani, anche, se necessario, mediante interventi terapeutici o sociali adeguati.

Note del Redattore:

Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."

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