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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

Art. 24

(modificato comma 2 da art. 51 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

Minori vittime di reato
1. La Regione, al fine di cooperare alla prevenzione, alla riparazione delle conseguenze e al contrasto dei reati in danno di minori, in particolare della violenza sessuale e del maltrattamento, anche intrafamiliari, della trascuratezza e della violenza assistita, nonché dello sfruttamento del lavoro e della prostituzione minorile, promuove:
a) azioni informative e formative nei confronti del personale dei servizi educativi e della scuola, in quanto destinatari privilegiati delle rivelazioni delle vittime; dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, in quanto potenziali testimoni della storia del bambino e della famiglia; dei pediatri di comunità e degli assistenti sanitari addetti al percorso vaccinale, in quanto in grado di verificare, precocemente e periodicamente, le condizioni di vita pregiudizievoli; degli operatori delle strutture ospedaliere, per il contatto con esiti di possibili violenze; degli operatori degli spazi giovani consultoriali e dei centri di ascolto per adolescenti; di tutti i soggetti che costituiscono il sistema di protezione dei bambini e adolescenti;
b) campagne informative sull'abbandono scolastico, sullo sfruttamento e sulle modalità di segnalazione del lavoro minorile e dell'utilizzo di bambini e adolescenti nell'accattonaggio e in attività illecite, in accordo con le competenti autorità, quali le Forze dell'ordine, la Polizia municipale, gli ispettorati del lavoro;
c) l'attivazione di punti d'ascolto per le problematiche inerenti il disagio minorile, gestiti da operatori competenti;
d) l'accompagnamento tutelante del minore vittima in tutto il percorso di protezione e riparazione, a partire dall'allontanamento, anche d'urgenza, dalla famiglia, fino all'assistenza nell'eventuale iter giudiziario, da parte di persone competenti, capaci di attivare un rapporto di fiducia col bambino o adolescente;
e) la presa in carico tempestiva e complessiva, sociale, sanitaria ed educativa, dei bambini e dei ragazzi vittime di violenza, con particolare attenzione alla gravità dei danni derivanti da violenza sessuale, anche attraverso il sostegno al genitore protettivo;
f) azioni anche informative tese a favorire l'istituto della costituzione di parte civile.
2. La Regione sostiene il ruolo del sistema di protezione in quanto strumento che garantisce e potenzia l'efficacia delle azioni a favore dei bambini e degli adolescenti. Il sistema è costituito da servizi e da interventi di prevenzione, ascolto, sostegno, diagnosi, terapia ed accoglienza di cui all' articolo 5, comma 4, lettera g) della legge regionale n. 2 del 2003, gestiti da soggetti pubblici o privati operanti in modo integrato e sinergico, cui le leggi statali e le norme regionali attribuiscono un ruolo nel percorso di protezione dei bambini e degli adolescenti vittime o a rischio di violenze, maltrattamenti e trascuratezza. La Regione riconosce nel coordinamento di cui all'articolo 21 l'ambito di raccordo del sistema di protezione. Per favorire tale ruolo la Regione promuove intese con le amministrazioni dello Stato interessate.
3. I servizi promuovono o adottano, per quanto di loro competenza, ogni misura al fine di prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria, intesa come aggravamento degli effetti traumatici del reato a causa del cattivo o mancato uso degli strumenti volti a tutelare la vittima. I servizi operano al fine di assicurare l'assistenza indicata all'articolo 609 decies, terzo e quarto comma del codice penale, in particolare predisponendo le protezioni dovute nella preparazione e nel corso della raccolta di testimonianze di minori vittime di violenza, anche in attuazione dell'articolo 498, comma 4 ter del codice di procedura penale.
4. La Regione sostiene percorsi formativi dedicati al personale incaricato dell'accompagnamento del minore vittima nel percorso giudiziario, con particolare riguardo alle audizioni protette; sostiene, altresì, i servizi nell'allestimento di spazi attrezzati per tali audizioni.
5. Nell'emergenza di gravi violenze fisiche, psicologiche, sessuali, subite o assistite dai bambini o dagli adolescenti, la Regione riconosce il loro diritto a cure tempestive, mediante percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico, a opera dei servizi territoriali o specializzati, che provvedono anche a segnalare i fatti alle competenti autorità giudiziarie. L'assistenza è assicurata specie in vista dell'eventuale audizione protetta della vittima, per il tempo necessario ad acquisire consapevolezza e capacità di verbalizzazione dei fatti avvenuti.
6. La Regione partecipa alle azioni degli enti locali e delle competenti amministrazioni dello Stato volte alla tutela di bambini e ragazzi coinvolti come vittime in attività criminose o illegali.

Note del Redattore:

Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."

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