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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato11/05/2018
2. Testo Originale28/07/2008

Data di pubblicazione della legge modificante : 12/07/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 11 maggio 2018, n. 6

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

TITOLO II bis
PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA CITTADINANZA EUROPEA E DELLA STORIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA
Art. 21 bis
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'importanza di promuovere la conoscenza dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, così come regolata dalla Parte seconda del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativa alla "Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione", nonché la diffusione della conoscenza della storia dell'integrazione europea.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene altresì la partecipazione dei cittadini, delle istituzioni scolastiche, delle associazioni e degli enti locali a progetti e programmi promossi dall'Unione europea.
Art. 21 ter
Tipologia degli interventi
1. Per le finalità di cui all'articolo 21 bis, la Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono e sostengono, anche attraverso la corresponsione di contributi, i seguenti interventi:
a) iniziative culturali, didattiche e formative finalizzate alla diffusione e conoscenza della storia dell'integrazione europea e dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, nonché delle opportunità offerte dai programmi europei, anche in collaborazione con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti locali, università, associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro anche a livello europeo e internazionale;
b) progetti realizzati da istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti locali, università, associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro, con sede in Emilia-Romagna, volti a diffondere la conoscenza dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, nonché a far conoscere la storia dell'integrazione europea, la memoria degli eventi storici che dal dopoguerra ad oggi hanno caratterizzato il percorso di integrazione europea e le vicende dei protagonisti del percorso di integrazione europea, con particolare attenzione alle personalità emiliano-romagnole che a vario titolo hanno dato il loro contributo;
c) visite educative degli studenti presso le principali Istituzioni dell'Unione europea promosse dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
d) iniziative e progetti per facilitare la conoscenza e la partecipazione di cittadini, enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni a progetti e programmi promossi dall'Unione europea.
Art. 21 quater (1)
Attuazione degli interventi
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, di norma ogni tre anni, il programma pluriennale per l'attuazione degli interventi di competenza della Giunta di cui al presente titolo.
2. Il programma stabilisce:
a) gli obiettivi da perseguire;
b) gli ambiti d'intervento e i soggetti beneficiari;
c) le modalità per l'attuazione degli interventi e i criteri per la concessione dei contributi;
d) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale.
3. L'Assemblea legislativa, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 21 ter, attua gli interventi di sua competenza direttamente o in collaborazione con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti locali, università, associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro anche a livello europeo e internazionale.
4. La Giunta e l'Assemblea legislativa individuano le modalità per garantire il coordinamento degli interventi di rispettiva competenza.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo, la Giunta e L'Assemblea legislativa possono raccordarsi con le rappresentanze delle Istituzioni europee in Italia e le reti di informazione europea attive sul territorio regionale.
6. In occasione della sessione europea, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione del programma. L'Assemblea legislativa può adottare, contestualmente all'atto di indirizzo approvato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, indirizzi alla Giunta sulle attività di cui al presente titolo.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 49 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, in sede di prima applicazione dell'articolo 21 quater presente legge, per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi previsti.

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