LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16
NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA
FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE
(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)
Art. 11
(modificata rubrica e commi 1 e 2 da art. 15 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)
Impugnazione di
atti normativi dell'Unione europea
1.
Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta può richiedere al Governo l'impugnazione di un
atto normativo dell'Unione europea ritenuto illegittimo, informando preventivamente l'Assemblea legislativa che può approvare indirizzi, anche ai fini della richiesta regionale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'
articolo 5, comma 2, della legge n. 131 del 2003 .
2.
Con apposito atto di indirizzo, l'Assemblea legislativa può invitare la Giunta a richiedere al Governo l'impugnazione di un
atto normativo dell'Unione europea, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo stesso atto in fase ascendente e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.
3.
Resta salva la possibilità dell'Assemblea legislativa di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 49 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, in sede di prima applicazione dell'articolo 21 quater presente legge, per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi previsti.