LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16
NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA
FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE
(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)
Art. 3
(comma modificato da art. 3 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)
Cooperazione interistituzionale
1.
...L'Assemblea legislativa e la Giunta, nell'ambito delle rispettive funzioni e prerogative, favoriscono la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale
e si informano reciprocamente sui risultati di tali attività.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 49 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, in sede di prima applicazione dell'articolo 21 quater presente legge, per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi previsti.