LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16
NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA
FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE
(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)
Art. 4 bis
(aggiunto da art. 7 L.R. 11 maggio 2018, n. 6, successivamente sostituita rubrica e comma 1 da art. 14 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 )
Rapporto conoscitivo sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea
1.
La Giunta presenta ogni anno, preferibilmente entro il mese di febbraio, il rapporto conoscitivo sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea all’Assemblea legislativa per lo svolgimento della sessione europea.
2.
Il rapporto conoscitivo, approvato con deliberazione di Giunta, è trasmesso all'Assemblea legislativa e contiene in sezioni distinte:
a)
gli orientamenti e le priorità politiche che la Giunta intende perseguire nell'anno in corso con riferimento alle strategie e alle politiche dell'Unione europea di interesse regionale, elaborati anche in base alle priorità del programma di lavoro annuale della Commissione europea;
b)
le iniziative, legislative e non, nonché le Comunicazioni contenenti le strategie, segnalate nel programma di lavoro annuale della Commissione europea che rientrano in materie di competenza regionale e considerate di maggior interesse ai fini della successiva partecipazione alla fase ascendente secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7;
c)
l'aggiornamento sullo stato di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, tenuto conto delle informazioni contenute nella relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea predisposta ai sensi dell'
articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ;
d)
l'indicazione dei possibili strumenti di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei, con particolare riferimento alla presentazione del progetto di legge europea regionale, e tenuto conto degli eventuali indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nell'ambito della sessione europea annuale precedente;
e)
l'elenco delle eventuali procedure di infrazione aperte a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione, dello stato della procedura in cui si trovano e delle misure già adottate e che si prevede di adottare per chiuderle;
f)
le informazioni relative ai risultati della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale previste dall'articolo 4, commi 1 e 2;
g)
l'aggiornamento sullo stato di avanzamento dei programmi operativi regionali relativi ai fondi strutturali, che dà conto dell'attività di valutazione svolta, fornendo informazioni sull'attuazione e sui risultati ottenuti dagli interventi finanziati unitamente alle metodologie di analisi utilizzate.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 49 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, in sede di prima applicazione dell'articolo 21 quater presente legge, per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi previsti.