Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 11 maggio 2018, n. 6

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Art. 7
Sussidiarietà
1. L'Assemblea legislativa verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in attuazione dell' articolo 25 della legge n. 234 del 2012 Sito esterno, trasmette i risultati alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
2. Gli esiti del controllo di sussidiarietà sono approvati con risoluzione della Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea e comunicati alla Giunta ai fini della definizione della posizione regionale. La Giunta regionale segnala all'Assemblea legislativa eventuali valutazioni relative alla compatibilità con il principio di sussidiarietà delle proposte di atti legislativi dell'Unione europea.
3. L'Assemblea legislativa esercita il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà anche nelle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo, di cui fa parte.
4. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarietà in sede giurisdizionale, l'Assemblea legislativa svolge le funzioni assegnate dall'articolo 11 in corrispondenza al proprio ruolo in fase ascendente.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 49 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, in sede di prima applicazione dell'articolo 21 quater presente legge, per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi previsti.

Espandi Indice