LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16
NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA
FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE
(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)
Art. 7 bis
(aggiunto da art. 11 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)
Partecipazione al dialogo politico
1.
L'Assemblea legislativa e la Giunta trasmettono alle Camere del Parlamento nazionale le osservazioni approvate ai sensi dell'articolo 6 anche ai fini della partecipazione al dialogo politico con le Istituzioni europee di cui all'
articolo 9 della legge n. 234 del 2012 .
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 49 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, in sede di prima applicazione dell'articolo 21 quater presente legge, per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi previsti.