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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 11 maggio 2018, n. 6

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Art. 9

(modificate rubrica, alinea e lett. a), b), c), e) ed f) comma 1 e comma 2 da art. 13 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Contenuto della legge europea regionale
1. La legge europea regionale:
a) provvede al recepimento e all'attuazione delle direttive europee nelle materie di competenza regionale, rimandando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per il completamento del recepimento;
b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti europei, qualora necessario, indicando i casi in cui la Giunta può disciplinare l'esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi;
c) dispone in ordine all'esecuzione degli atti dell'Unione europea di natura amministrativa, in particolare delle decisioni adottate dalla Commissione europea, che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;
d) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;
e) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti dell'Unione europea di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) individua gli atti normativi dell'Unione europea alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari;
g) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.
2. Per assicurare la tempestività del recepimento delle direttive, la legge regionale indica il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione, cui la legge stessa eventualmente rimandi. Sono altresì indicati i termini per gli adempimenti relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 49 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, in sede di prima applicazione dell'articolo 21 quater presente legge, per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi previsti.

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