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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 11 maggio 2018, n. 6

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

CAPO II

(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea
Art. 3 bis
Qualità della legislazione
1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea perseguendo gli obiettivi di qualità della legislazione e i principi europei per "Legiferare meglio".
2. La Giunta e l'Assemblea legislativa, nel rispetto delle rispettive competenze, partecipano attivamente ai processi di formazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea al fine di rendere più efficace e tempestivo il successivo adeguamento dell'ordinamento regionale.
3. Con riferimento alla fase ascendente, la Giunta e l'Assemblea legislativa partecipano, ove possibile in maniera congiunta e nel rispetto delle rispettive competenze, alle consultazioni promosse dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione europea, con particolare attenzione a quelle che riguardano iniziative e proposte di atti legislativi dell'Unione europea segnalati nella sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa prevista dall'articolo 5 e si informano reciprocamente sugli esiti.
4. La Regione partecipa alle iniziative attivate a livello nazionale ed europeo finalizzate a consolidare l'analisi dell'impatto delle iniziative e delle proposte di atti legislativi dell'Unione europea e a rafforzare l'analisi dell'impatto territoriale nelle valutazioni di impatto predisposte dalla Commissione europea.
5. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dagli articoli 6 e 7, a seguito della trasmissione della relazione prevista dall' articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 Sito esterno (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), la Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea può chiedere alla Giunta regionale elementi conoscitivi sul possibile impatto delle iniziative e delle proposte legislative dell'Unione europea, considerate di particolare rilevanza per il territorio regionale, sulle attività della Regione, degli enti locali, degli operatori economici e dei cittadini.
6. Con riferimento alla fase discendente, la Regione persegue gli obiettivi di qualità della legislazione ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari non necessarie. La relazione della competente Commissione assembleare sul progetto di legge europea regionale fa riferimento al perseguimento di tali obiettivi.
Art. 3 ter
Partecipazione
1. La Regione Emilia-Romagna garantisce la partecipazione degli enti locali, dei portatori di interesse e dei cittadini del territorio emiliano-romagnolo alle proprie attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea.
2. Con riferimento alla fase ascendente, la Commissione assembleare competente in materia di rapporti con l'Unione europea, a seguito della presentazione del programma di lavoro da parte della Commissione europea, convoca in udienza conoscitiva i soggetti interessati. Le Commissioni assembleari tengono conto degli esiti dell'udienza conoscitiva nell'ambito dei lavori relativi alla sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa.
3. La Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono, anche mediante strumenti informatici, consultazioni sulle singole iniziative e proposte di atti legislativi dell'Unione europea, in particolare su quelle segnalate in esito ai lavori della sessione europea dell'Assemblea legislativa, e tengono conto dei risultati delle consultazioni nell'ambito delle attività di partecipazione alla fase ascendente di cui agli articoli 6 e 7.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Regione si avvale anche della Rete europea regionale, d'ora in poi Rete. Alla Rete possono partecipare gli enti locali e i portatori di interesse del territorio emiliano-romagnolo. La Rete è convocata almeno due volte l'anno, prima dell'avvio dei lavori della sessione europea e dopo l'approvazione del relativo atto di indirizzo, per la programmazione delle attività di partecipazione e delle consultazioni di cui al comma 3. Negli atti deliberativi di cui all'articolo 21 quinquies, comma 1, sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento della Rete. La partecipazione alle attività della Rete non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.
5. Le attività della Rete sono coordinate da una Cabina di regia, composta dal Presidente della Giunta e dal Presidente dell'Assemblea legislativa, o loro delegati, che si avvale del supporto tecnico delle strutture di cui all'articolo 21 quinquies, comma 2, e promuove il coinvolgimento delle reti di informazione europea attive sul territorio regionale.
6. L'Assemblea legislativa garantisce la partecipazione ricorrendo agli strumenti previsti dal titolo V del regolamento interno e dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). L'Assemblea legislativa valorizza la partecipazione attiva alle attività previste dalla presente legge e, a tal fine, si impegna a promuovere l'attivazione di consultazioni, anche informatiche, sulle iniziative e proposte legislative dell'Unione europea di particolare interesse, stabilendo le modalità negli atti deliberativi di cui all'articolo 21 quinquies, comma 1.
Art. 4
Rapporti Giunta - Assemblea legislativa
1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sulla partecipazione regionale alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:
a) alle posizioni assunte a livello europeo, nazionale e in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle iniziative e proposte di atti dell'Unione europea sui quali la Regione ha formulato osservazioni ai sensi dell' articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno e agli eventuali ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;
b) al seguito dato alla richiesta della Regione di convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dall' articolo 24, comma 4, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno;
c) al seguito dato alla richiesta della Regione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di apposizione della riserva di esame prevista dall' articolo 24, comma 5, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno;
d) alle risultanze delle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) di cui all' articolo 2, comma 2, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno, finalizzate alla definizione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea quando si trattano materie che interessano la Regione Emilia-Romagna;
e) all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale;
f) agli esiti della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all' articolo 22 della legge n. 234 del 2012 Sito esterno;
g) alle direttive europee che intervengono in materie di competenza regionale individuate in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell' articolo 40, comma 5, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno;
h) ai provvedimenti regionali di recepimento delle direttive europee in materie di competenza regionale da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno;
i) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi europei;
j) all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del Consiglio dell'Unione europea da parte della Giunta, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione;
k) alle eventuali procedure di infrazione aperte a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione;
l) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo europeo ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 Sito esterno (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 Sito esterno).
2. La Giunta assicura l'informazione di cui al presente articolo principalmente in occasione della sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa prevista dall'articolo 5. Al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali, la Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa definiscono le modalità attuative del presente articolo ai sensi dell'articolo 21 quinquies.
Art. 4 bis

(aggiunto da art. 7 L.R. 11 maggio 2018, n. 6, successivamente sostituita rubrica e comma 1 da art. 14 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 )

Rapporto conoscitivo sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea
1. La Giunta presenta ogni anno, preferibilmente entro il mese di febbraio, il rapporto conoscitivo sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea all’Assemblea legislativa per lo svolgimento della sessione europea.
2. Il rapporto conoscitivo, approvato con deliberazione di Giunta, è trasmesso all'Assemblea legislativa e contiene in sezioni distinte:
a) gli orientamenti e le priorità politiche che la Giunta intende perseguire nell'anno in corso con riferimento alle strategie e alle politiche dell'Unione europea di interesse regionale, elaborati anche in base alle priorità del programma di lavoro annuale della Commissione europea;
b) le iniziative, legislative e non, nonché le Comunicazioni contenenti le strategie, segnalate nel programma di lavoro annuale della Commissione europea che rientrano in materie di competenza regionale e considerate di maggior interesse ai fini della successiva partecipazione alla fase ascendente secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7;
c) l'aggiornamento sullo stato di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, tenuto conto delle informazioni contenute nella relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea predisposta ai sensi dell' articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno;
d) l'indicazione dei possibili strumenti di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei, con particolare riferimento alla presentazione del progetto di legge europea regionale, e tenuto conto degli eventuali indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nell'ambito della sessione europea annuale precedente;
e) l'elenco delle eventuali procedure di infrazione aperte a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione, dello stato della procedura in cui si trovano e delle misure già adottate e che si prevede di adottare per chiuderle;
f) le informazioni relative ai risultati della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale previste dall'articolo 4, commi 1 e 2;
g) l'aggiornamento sullo stato di avanzamento dei programmi operativi regionali relativi ai fondi strutturali, che dà conto dell'attività di valutazione svolta, fornendo informazioni sull'attuazione e sui risultati ottenuti dagli interventi finanziati unitamente alle metodologie di analisi utilizzate.
Art. 5
Sessione europea
1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, l'Assemblea legislativa avvia la sessione europea per l'esame congiunto del programma di lavoro annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea presentata ai fini dell'articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012.
2. La Giunta invia la relazione sullo stato di conformità all’Assemblea legislativa, al fine di procedere all’assegnazione alle Commissioni, unitamente al programma legislativo annuale della Commissione europea, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.
3. L'Assemblea legislativa garantisce l'informazione, finalizzata anche alla partecipazione dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione al programma di lavoro annuale della Commissione europea, alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea e al rapporto conoscitivo della Giunta. A tale fine, l'Assemblea legislativa promuove forme di consultazione e di partecipazione attiva anche attraverso strumenti informatici
4. L'esame degli atti di cui ai commi 1 e 2 può essere contestuale all'esame del progetto di legge europea regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8. L'Assemblea legislativa può concludere la sessione europea approvando apposito atto di indirizzo e riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto dall'articolo 6, comma 2.
Art. 5 bis
Svolgimento della sessione europea
1. Successivamente agli adempimenti di cui all’articolo 5 della presente legge, entro il mese di febbraio si dà avvio ai lavori della sessione europea nelle Commissioni assembleari competenti per materia, in conformità con l’ art. 38 del Regolamento Sito esterno interno dell’Assemblea legislativa.
2. La Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea può nominare due consiglieri di riferimento istituzionale per l’esercizio delle funzioni analoghe a quelle dei relatori di maggioranza e minoranza. Si applica, per quanto compatibile, l’ art. 30 del Regolamento Sito esterno interno dell’Assemblea legislativa.
3. Ai sensi dell’articolo 3 bis della presente legge, all’interno delle Commissioni assembleari sono previste due sedute: la prima seduta è dedicata all’analisi e confronto sulle iniziative europee di interesse regionale, mentre la seconda seduta è dedicata all’approvazione del parere.
4. I pareri approvati dalle Commissioni assembleari ai sensi dell’ art. 38, comma 1, del Regolamento Sito esterno interno dell’Assemblea legislativa sono trasmessi alla commissione referente, che li allega alla propria relazione di cui all’ art. 38, comma 2, del Regolamento Sito esterno interno.
5. Sulla base della relazione della commissione referente, l’Assemblea legislativa approva la Risoluzione contenente gli indirizzi sulle iniziative di interesse della Regione Emilia-Romagna.
6. La Risoluzione viene inviata a Camera dei deputati e Senato della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, al Parlamento europeo e ai Parlamentari europei della circoscrizione nord-est, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee (CALRE).
Art. 6
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea
1. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa garantiscono, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di una posizione unitaria della Regione sugli atti e sulle iniziative dell'Unione europea.
2. In attuazione dell' articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome sono di norma espresse dall'Assemblea legislativa, sulla base dell'istruttoria svolta congiuntamente dalle competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta, con apposita risoluzione approvata dalla Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.
3. Per la formulazione di osservazioni ai sensi dell' articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 Sito esternola Giunta può richiedere il parere alla Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea che tiene conto del parere delle Commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta per le quali non sia stato richiesto il parere alla Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, le osservazioni stesse sono preventivamente trasmesse alla medesima Commissione.
4. L'Assemblea legislativa può chiedere alla Giunta di richiedere la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dall' articolo 24, comma 4, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno nonché per richiedere l'apposizione della riserva di esame prevista dall'articolo 24, comma 5, della stessa legge.
5. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta individua gli esperti della Regione Emilia-Romagna che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, tenendo conto delle buone pratiche di collaborazione tecnica Giunta - Assemblea legislativa. I nominativi degli esperti sono comunicati all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.
6. Ai fini della formazione della posizione italiana, le osservazioni formulate ai sensi del presente articolo sono trasmesse, ai sensi dell' articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno, al Governo, al Parlamento nazionale, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Province autonome.
7. Per favorire l'ampia diffusione della posizione espressa dalla Regione sugli atti e le iniziative dell'Unione europea, le osservazioni di cui al presente articolo sono trasmesse agli altri soggetti istituzionali che intervengono nei processi decisionali europei.
Art. 7
Sussidiarietà
1. L'Assemblea legislativa verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in attuazione dell' articolo 25 della legge n. 234 del 2012 Sito esterno, trasmette i risultati alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
2. Gli esiti del controllo di sussidiarietà sono approvati con risoluzione della Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea e comunicati alla Giunta ai fini della definizione della posizione regionale. La Giunta regionale segnala all'Assemblea legislativa eventuali valutazioni relative alla compatibilità con il principio di sussidiarietà delle proposte di atti legislativi dell'Unione europea.
3. L'Assemblea legislativa esercita il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà anche nelle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo, di cui fa parte.
4. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarietà in sede giurisdizionale, l'Assemblea legislativa svolge le funzioni assegnate dall'articolo 11 in corrispondenza al proprio ruolo in fase ascendente.
Art. 7 bis
Partecipazione al dialogo politico
1. L'Assemblea legislativa e la Giunta trasmettono alle Camere del Parlamento nazionale le osservazioni approvate ai sensi dell'articolo 6 anche ai fini della partecipazione al dialogo politico con le Istituzioni europee di cui all' articolo 9 della legge n. 234 del 2012 Sito esterno.
Art. 8

(modificato comma 1 e sostituiti commi 2 e 3 da art. 12 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
1. La Giunta verifica periodicamente lo stato di conformità dell'ordinamento regionale all' ordinamento europeo e trasmette la relazione all'Assemblea legislativa in occasione della sessione europea di cui all'articolo 5.
2. La legge europea regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea sulla base della verifica di conformità di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione europea. La Giunta può presentare il progetto di legge all'Assemblea legislativa in occasione della sessione europea. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. La Commissione competente consulta i soggetti interessati, in particolare associazioni ed enti locali, convocando apposita udienza conoscitiva, con la facoltà di convocare ulteriori incontri tecnici.
3. Resta salva la possibilità di prevedere specifiche misure di attuazione della normativa europea anche in altre leggi regionali. Le leggi e i provvedimenti regionali di recepimento indicano nel titolo il numero identificativo della direttiva europea recepita e sono immediatamente comunicate dalla Giunta al Governo secondo le modalità previste dall' articolo 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno.
Art. 9

(modificate rubrica, alinea e lett. a), b), c), e) ed f) comma 1 e comma 2 da art. 13 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Contenuto della legge europea regionale
1. La legge europea regionale:
a) provvede al recepimento e all'attuazione delle direttive europee nelle materie di competenza regionale, rimandando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per il completamento del recepimento;
b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti europei, qualora necessario, indicando i casi in cui la Giunta può disciplinare l'esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi;
c) dispone in ordine all'esecuzione degli atti dell'Unione europea di natura amministrativa, in particolare delle decisioni adottate dalla Commissione europea, che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;
d) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;
e) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti dell'Unione europea di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) individua gli atti normativi dell'Unione europea alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari;
g) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.
2. Per assicurare la tempestività del recepimento delle direttive, la legge regionale indica il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione, cui la legge stessa eventualmente rimandi. Sono altresì indicati i termini per gli adempimenti relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea.
Art. 10

(modificato comma 1 da art. 14 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE
1. Su richiesta della commissione competente, la Giunta riferisce sulle conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea che comportino obbligo di adeguamento per la Regione e sui tempi per l'esecuzione.
2. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta in riferimento all'esecuzione della decisione o alla eventuale impugnazione.
Art. 11

(modificata rubrica e commi 1 e 2 da art. 15 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Impugnazione di atti normativi dell'Unione europea
1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta può richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea ritenuto illegittimo, informando preventivamente l'Assemblea legislativa che può approvare indirizzi, anche ai fini della richiesta regionale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno.
2. Con apposito atto di indirizzo, l'Assemblea legislativa può invitare la Giunta a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo stesso atto in fase ascendente e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.
3. Resta salva la possibilità dell'Assemblea legislativa di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 49 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, in sede di prima applicazione dell'articolo 21 quater presente legge, per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi previsti.

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