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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17

MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 29 ottobre 2008

Capo II
Enti strumentali
Art. 8
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è aggiunta la seguente lettera:
"f bis) svolge la funzione di archiviazione e conservazione dei documenti informatici, con le modalità previste dalla normativa vigente, prodotti dalla Regione e, mediante apposita convenzione, dei documenti prodotti da Province, Comuni e altri soggetti pubblici."
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995, è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Negli atti di impegno di tale fondo sono esplicitati gli importi dedicati all'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f bis)."
3.
Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995, è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1 possono essere a titolo oneroso; i relativi introiti sono vincolati al finanziamento delle attività oggetto della convenzione stessa."
Art. 9
1.
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 44 del 1995 è così sostituito:
"2. Il coordinamento e l'integrazione delle funzioni regionali è assicurato dalla direzione generale della Regione competente in materia di ambiente, sentita la direzione generale competente in materia di sanità, che provvede a predisporre gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e valutazione sull'ARPA."
2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 10
1.
Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) è sostituito dal seguente:
"2. Il rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, del direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo."

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