LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17
MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 29 ottobre 2008
Capo II
Enti strumentali
Art. 8
Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è aggiunta la seguente lettera:
"f bis) svolge la funzione di archiviazione e conservazione dei documenti informatici, con le modalità previste dalla normativa vigente, prodotti dalla Regione e, mediante apposita convenzione, dei documenti prodotti da Province, Comuni e altri soggetti pubblici."
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995, è aggiunto il seguente comma:
3.
Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995, è aggiunto il seguente comma:
Art. 9
Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995
1.
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 44 del 1995 è così sostituito:
"2. Il coordinamento e l'integrazione delle funzioni regionali è assicurato dalla direzione generale della Regione competente in materia di ambiente, sentita la direzione generale competente in materia di sanità, che provvede a predisporre gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e valutazione sull'ARPA."
2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 10
Modifica alla legge regionale n. 21 del 2001
1.
Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) è sostituito dal seguente: