LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17
MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2Applicazione per l'anno 2008 della
legge regionale n. 9 del 2007. Disposizioni straordinarie per il triennio 2008-2010
Art. 3
-
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale
Art. 4Misure in materia di organizzazione del sistema sanitario e sociale della Regione Emilia-Romagna
Art. 5Inquadramento del personale addetto ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Art. 6 - Modifiche alle leggi regionali n. 43 del 2001 e n. 32 del 1997
Art. 7 - Pubblicazione dei programmi di attività
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Organizzazione della Regione
Art. 1
Finalità
1.
La presente legge viene adottata allo scopo di accrescere l'efficienza e la qualità della organizzazione regionale, in particolare attraverso la revisione e riqualificazione della dotazione organica, favorendo un processo di ricambio generazionale, una maggiore uniformità gestionale del personale, nonché la semplificazione della forma di direzione di enti strumentali, con conseguente riduzione della spesa regionale.
2.
La Regione opera per condividere con gli Enti locali del territorio regionale gli obiettivi di cui al comma 1, anche in termini di qualificazione e formazione del personale e per una maggiore uniformità dei reciproci sistemi professionali, al fine di rendere più agevole la mobilità del personale per la razionalizzazione degli organici delle amministrazioni pubbliche.
Art. 2
Applicazione per l'anno 2008 della
legge regionale n. 9 del 2007. Disposizioni straordinarie per il triennio 2008-2010
1.
Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009, 2010, la Regione dà attuazione a quanto disposto dall'articolo 3, commi da 90 a 95
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) in materia di stabilizzazione del lavoro precario, tramite le modalità ed i criteri previsti dalla
legge regionale 4 luglio 2007, n. 9 (Razionalizzazione dell'impiego del personale nella pubblica amministrazione regionale e locale. Misure straordinarie per il triennio 2007-2009 ai fini della stabilizzazione del lavoro precario e della valorizzazione delle esperienze lavorative del personale regionale). Gli interventi si rivolgono al personale non dirigenziale in servizio presso la Regione Emilia-Romagna alla data del 1° gennaio 2008 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), che abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa a tempo determinato nel quinquennio precedente il 1° gennaio 2008 o li maturi in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Gli interventi si rivolgono altresì ai soggetti individuati dall'
articolo 3, comma 94, lettera b) della legge n. 244 del 2007 , che abbiano già espletato attività lavorativa per almeno tre anni anche non continuativi nel quinquennio precedente il 1° gennaio 2008 e che abbiano superato le procedure selettive di cui all'
articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2007 loro riservate; al conseguimento del requisito dei tre anni di servizio a tempo determinato, essi, a domanda, potranno essere assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'
articolo 5, comma 5 della legge regionale n. 9 del 2007.
2.
La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di propria competenza, disciplinano le procedure per l'attuazione del comma 1.
3.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione inseriti nel comparto "Regioni e Autonomie locali".
Art. 3
(articolo abrogato da art. 2 L.R. 16 luglio 2015 n. 10)
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale
abrogato.
Art. 4
Misure in materia di organizzazione del sistema sanitario e sociale della Regione Emilia-Romagna
1.
La Giunta regionale, in relazione ad esigenze di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale e sulla base della programmazione annuale di cui all'
articolo 6, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), può disciplinare le modalità per l'applicazione ai dipendenti di livello non dirigenziale degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario medesimo dell'istituto della risoluzione consensuale di cui all'articolo 3 della presente legge, nel rispetto dei requisiti e dei principi indicati nei commi 2 e 3 del medesimo articolo.
2.
La programmazione annuale di cui al comma 1, tenuto conto dell'esigenza di garantire la piena erogazione dei livelli essenziali di assistenza, individua gli Enti e le Aziende o le articolazioni aziendali interessate a processi di riorganizzazione il cui personale può avvalersi dell'istituto della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. In tale ambito possono essere altresì individuati i profili professionali interessati dall'applicazione dell'istituto, anche in relazione alla sussistenza di oggettive difficoltà di ricollocazione professionale e territoriale del personale.
3.
La Giunta regionale, nell'ambito degli strumenti di programmazione dell'attività dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente previsti dalla
legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), può disciplinare le modalità applicative dell'istituto della risoluzione consensuale ai dipendenti di livello non dirigenziale del suddetto ente, sulla base dei principi contenuti nel presente articolo.
4.
Gli Enti e le Aziende di cui ai commi 1 e 3, che si avvalgono dell'istituto della risoluzione consensuale incentivata, attivano azioni finalizzate a conseguire, entro il 31 dicembre 2012, un obiettivo di risparmio e riqualificazione professionale del personale addetto ai servizi che verrà puntualmente definito nell'ambito della programmazione annuale di cui al comma 1.
Art. 5
Inquadramento del personale addetto ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
1.
Le persone titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Emilia-Romagna disciplinato dal CCNL per operai addetti ad attività idraulico-forestale e idraulico-agraria sono inquadrate nell'organico della Giunta regionale secondo la classificazione dell'ordinamento professionale di cui al CCNL del comparto "Regioni e Autonomie locali", a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 3.
2.
La Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, approva la tabella di equiparazione tra i livelli professionali del CCNL per operai addetti ad attività idraulico-forestale e idraulico-agraria e le categorie del comparto "Regioni e Autonomie locali".
3.
Le persone individuate ai sensi del comma 1 sottoscrivono un contratto individuale di lavoro coerente con il nuovo inquadramento, con conseguente riconoscimento, dalla data di sottoscrizione, del trattamento giuridico, economico e previdenziale-assicurativo spettante al personale regionale.
4.
Al personale inquadrato, in caso di successivo trasferimento ad altro ente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 4 e 5
della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni). La Regione Emilia-Romagna finanzia la spesa stipulando a tal fine, con gli enti di destinazione del personale, apposite intese, secondo le modalità indicate all'
articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2001 citata.
Art. 6
Modifiche alle leggi regionali n. 43 del 2001 e n. 32 del 1997
1.
L'
articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001, è sostituito dal seguente:
"Art. 9
Personale delle strutture speciali
1.
Il personale assegnato alle strutture speciali della Giunta e dell'Assemblea legislativa è aggiuntivo rispetto a quello delle rispettive dotazioni organiche. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture speciali è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture speciali i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'uno o dell'altro organico.
2.
La Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di rispettiva competenza, definiscono:
a)
il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie;
b)
gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale, inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative, le modalità operative di acquisizione e di assegnazione del personale di cui ai commi 3 e 4, nonché di cessazione dal servizio presso le medesime strutture.
3.
Il personale da assegnare ai Gabinetti dei Presidenti e alle Segreterie è, in via prioritaria, scelto tra collaboratori appartenenti agli organici regionali o comandati da altra pubblica amministrazione. Alle assegnazioni presso tali strutture la Regione provvede sulla base delle richieste nominative formulate dai titolari degli organi interessati. L'assegnazione alle strutture speciali della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa di personale in servizio presso le strutture ordinarie rispettivamente dell'Assemblea legislativa o della Giunta avviene previa verifica di compatibilità organizzativa.
4.
Qualora le richieste di cui al comma 3 riguardino persone non appartenenti agli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, per tutte le strutture speciali della Giunta e per quelle dell'Assemblea legislativa di cui agli articoli 4 e 7, lettera a), la Regione provvede con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto.
5.
I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, provvedono direttamente alla stipulazione dei rapporti di lavoro ai sensi dell'
articolo 6, comma 4, della L.R. n. 32/1997.
6.
Le risorse aggiuntive definite al comma 2, lettera a) sono finalizzate alla copertura degli oneri derivanti da:
a)
acquisizione di personale comandato da altra pubblica amministrazione;
b)
eventuale maggior costo a seguito di assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali;
c)
acquisizione di personale ai sensi dei commi 4 e 5.
7.
Il rapporto di lavoro, che può essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e 4, e i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.
8.
La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma 4 corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate.
9.
Nel caso di collaboratore regionale non dirigente, assegnato alla struttura speciale, cui sia attribuito un incarico di responsabilità di posizione di livello dirigenziale, si provvede con il conferimento di incarico a tempo determinato a norma dello Statuto e si applica il comma 9 dell'articolo 19.
10.
Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle strutture speciali, ai sensi dei commi 3 e 4, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa determinano, negli atti di cui al comma 2, i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione. L'emolumento è calcolato tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro nonché della differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo professionale corrispondente alla funzione superiore eventualmente assegnata al collaboratore, su richiesta del titolare dell'organo interessato.
11.
Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato, ai sensi dei commi 3 e 4, alle strutture speciali si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie.
12.
I titolari degli organi che formulano le richieste nominative precisano anche la durata delle assegnazioni e dei rapporti di lavoro di cui ai commi 3 e 4. Tale durata, ove fissata in coincidenza con la cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, viene prorogata fino all'assegnazione del personale richiesto dai nuovi titolari e comunque non può superare il termine di un mese dal giorno di insediamento di questi ultimi. Le assegnazioni e i rapporti di lavoro possono essere risolti anticipatamente rispetto alla scadenza naturale su motivata richiesta dei titolari degli organi interessati."
2.
Il comma 2 dell'
articolo 10 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente comma:
"2.
Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli oneri derivanti da quella vigente al 31 agosto 2008, si provvede con legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e gli oneri relativi a strutture regionali i cui costi trovino copertura, per effetto di disposizioni legislative, in entrate a tale scopo vincolate, nonché gli oneri finalizzati alla copertura dei costi relativi ai posti lasciati indisponibili, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9, alla data del 31 agosto 2008."
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.
La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa adottano una direttiva per disciplinare criteri e modalità di attuazione della mobilità volontaria esterna dettando altresì disposizioni specifiche in ordine alla mobilità del personale tra la Regione e i suoi Enti dipendenti, previa intesa con i medesimi."
4.
All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo,
della legge regionale n. 43 del 2001 la parola
"dirigente"
è sostituita dalla parola
"dipendente".
5.
All'
articolo 4 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla
legge regionale 14 aprile 1995, n. 42) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"c)
fra persone estranee alla pubblica amministrazione."
6.
E' abrogato il primo periodo del comma 4 dell'
articolo 4 della L.R. n. 32/1997.
Art. 7
Pubblicazione dei programmi di attività
1.
A fini di trasparenza e di responsabilizzazione nei confronti di cittadini e utenti, la Regione pubblica sul proprio sito web i programmi di attività delle strutture regionali, con indicazione, in particolare, degli obiettivi, degli indicatori che consentono di verificarne l'effettivo raggiungimento, dei soggetti responsabili, del personale e delle altre risorse assegnate.
2.
Alla pubblicazione di cui al comma 1 sono tenuti anche gli enti pubblici non economici dipendenti della Regione, appartenenti al comparto "Regioni e Autonomie locali", nonché l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA).
Capo II
Enti strumentali
Art. 8
(abrogato da art. 2 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)
Modifiche alla
legge regionale n. 29 del 1995
abrogato
Art. 9
Modifiche alla
legge regionale n. 44 del 1995
1.
Il comma 2 dell'
articolo 2 della legge regionale n. 44 del 1995 è così sostituito:
"2.
Il coordinamento e l'integrazione delle funzioni regionali è assicurato dalla direzione generale della Regione competente in materia di ambiente, sentita la direzione generale competente in materia di sanità, che provvede a predisporre gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e valutazione sull'ARPA."
2.
E' abrogato il comma 3 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 10
Modifica alla
legge regionale n. 21 del 2001
1.
Il comma 2 dell'
articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) è sostituito dal seguente:
"2.
Il rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, del direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo."
Capo III
Disposizioni finali
Art. 11
Sostegno organizzativo al riordino territoriale
1.
Per favorire il processo di riordino territoriale e di razionalizzazione del sistema istituzionale locale, gli Enti locali della Regione Emilia-Romagna, nonché gli Enti pubblici costituenti Agenzie per la mobilità ai sensi dell'
articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) o costituenti Agenzie d'ambito per i servizi pubblici ai sensi dell'
articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani) possono utilizzare l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo i criteri e le modalità disciplinati all'articolo 3 della presente legge.
2.
Gli atti di competenza della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 12
(aggiunto comma 4 bis da art. 50 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)
Revisione della dotazione organica del personale regionale
1.
La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare, ai sensi dell'
articolo 10 della legge regionale n. 43 del 2001, il tetto di spesa del personale e la relativa dotazione organica in misura corrispondente alle esigenze di inquadramento del personale di cui all'articolo 5.
2.
In coerenza con quanto disposto dall'
articolo 9, comma 2 della legge regionale n. 9 del 2007, le assunzioni relative alla programmazione dei fabbisogni professionali per il triennio 2008-2010 sono effettuate nei limiti del tetto di spesa corrispondente alla dotazione organica del personale, per la copertura di posti disponibili o istituiti entro il 31 dicembre 2008 o che si renderanno vacanti nel triennio 2008-2010.
3.
La Regione può applicare, per il triennio 2008-2010, ai soggetti collocati nelle graduatorie per l'assunzione a tempo indeterminato, in posizioni comprese negli atti di programmazione dei fabbisogni, le disposizioni di cui all'
articolo 9, comma 6 della legge regionale n. 9 del 2007.
4.
I risparmi cumulativi conseguenti alla soppressione di posti nella dotazione organica complessiva dell'Ente devono superare, al 31 dicembre 2012, i costi cumulativi relativi agli incentivi erogati. A tal fine, la dotazione organica complessiva è ridotta a decorrere dalla prima data utile di un numero di posti corrispondente almeno al 30 per cento del costo dei posti complessivamente resisi vacanti, alla stessa data, per effetto della risoluzione consensuale. Al termine di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la Regione raffronta l'andamento complessivo degli importi erogati a titolo di incentivo e quello dei risparmi ottenuti per effetto delle soppressioni di dotazione organica, individuando l'eventuale necessità di ulteriori riduzioni della dotazione organica complessiva.
4 bis.
In sede di verifica di cui al comma 4 non sono computati gli incrementi di dotazione organica autorizzati da specifiche disposizioni legislative.
Art. 13
Provvedimenti per la realizzazione di un nido d'infanzia rivolto ai dipendenti della Regione Emilia-Romagna e aperto al territorio
1.
Al fine di favorire una migliore conciliazione degli impegni di cura, di lavoro e di vita delle famiglie dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna, nonché dei dipendenti di altre aziende identificate nell'ambito dell'apposito accordo realizzato con il Comune di Bologna, la Regione è autorizzata a concedere al Comune di Bologna stesso un contributo di euro 2.000.000,00 per la realizzazione di un nido d'infanzia aperto al territorio, in conformità dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla direttiva approvata dall'Assemblea legislativa, ai sensi di quanto disposto dall'
articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia).
2.
La Giunta regionale definisce con propri atti criteri e modalità per la concessione del contributo di cui al presente articolo, nonché criteri, modalità e procedure organizzative e gestionali per la fruizione del servizio.
3.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150 e al capitolo 86500 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese di investimento", voce n. 6, del bilancio regionale per l'esercizio 2008.
4.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'
articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 14
Norma finanziaria
1.
Per far fronte all'onere derivante dall'inquadramento di cui all'articolo 5, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, al bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'
articolo 31 della legge regionale n. 40 del 2001.
Art. 15
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
2.
Le disposizioni previste dall'articolo 6, commi 1, 5 e 6 si applicano dalla legislatura successiva a quella in cui è approvata la presente legge.