LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17
MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023
Capo III
Disposizioni finali
Art. 11
Sostegno organizzativo al riordino territoriale
1.
Per favorire il processo di riordino territoriale e di razionalizzazione del sistema istituzionale locale, gli Enti locali della Regione Emilia-Romagna, nonché gli Enti pubblici costituenti Agenzie per la mobilità ai sensi dell'
articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) o costituenti Agenzie d'ambito per i servizi pubblici ai sensi dell'
articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani) possono utilizzare l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo i criteri e le modalità disciplinati all'articolo 3 della presente legge.
2.
Gli atti di competenza della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 12
(aggiunto comma 4 bis da art. 50 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)
Revisione della dotazione organica del personale regionale
1.
La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare, ai sensi dell'
articolo 10 della legge regionale n. 43 del 2001, il tetto di spesa del personale e la relativa dotazione organica in misura corrispondente alle esigenze di inquadramento del personale di cui all'articolo 5.
2.
In coerenza con quanto disposto dall'
articolo 9, comma 2 della legge regionale n. 9 del 2007, le assunzioni relative alla programmazione dei fabbisogni professionali per il triennio 2008-2010 sono effettuate nei limiti del tetto di spesa corrispondente alla dotazione organica del personale, per la copertura di posti disponibili o istituiti entro il 31 dicembre 2008 o che si renderanno vacanti nel triennio 2008-2010.
3.
La Regione può applicare, per il triennio 2008-2010, ai soggetti collocati nelle graduatorie per l'assunzione a tempo indeterminato, in posizioni comprese negli atti di programmazione dei fabbisogni, le disposizioni di cui all'
articolo 9, comma 6 della legge regionale n. 9 del 2007.
4.
I risparmi cumulativi conseguenti alla soppressione di posti nella dotazione organica complessiva dell'Ente devono superare, al 31 dicembre 2012, i costi cumulativi relativi agli incentivi erogati. A tal fine, la dotazione organica complessiva è ridotta a decorrere dalla prima data utile di un numero di posti corrispondente almeno al 30 per cento del costo dei posti complessivamente resisi vacanti, alla stessa data, per effetto della risoluzione consensuale. Al termine di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la Regione raffronta l'andamento complessivo degli importi erogati a titolo di incentivo e quello dei risparmi ottenuti per effetto delle soppressioni di dotazione organica, individuando l'eventuale necessità di ulteriori riduzioni della dotazione organica complessiva.
4 bis.
In sede di verifica di cui al comma 4 non sono computati gli incrementi di dotazione organica autorizzati da specifiche disposizioni legislative.
Art. 13
Provvedimenti per la realizzazione di un nido d'infanzia rivolto ai dipendenti della Regione Emilia-Romagna e aperto al territorio
1.
Al fine di favorire una migliore conciliazione degli impegni di cura, di lavoro e di vita delle famiglie dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna, nonché dei dipendenti di altre aziende identificate nell'ambito dell'apposito accordo realizzato con il Comune di Bologna, la Regione è autorizzata a concedere al Comune di Bologna stesso un contributo di euro 2.000.000,00 per la realizzazione di un nido d'infanzia aperto al territorio, in conformità dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla direttiva approvata dall'Assemblea legislativa, ai sensi di quanto disposto dall'
articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia).
2.
La Giunta regionale definisce con propri atti criteri e modalità per la concessione del contributo di cui al presente articolo, nonché criteri, modalità e procedure organizzative e gestionali per la fruizione del servizio.
3.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150 e al capitolo 86500 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese di investimento", voce n. 6, del bilancio regionale per l'esercizio 2008.
4.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'
articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 14
Norma finanziaria
1.
Per far fronte all'onere derivante dall'inquadramento di cui all'articolo 5, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, al bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'
articolo 31 della legge regionale n. 40 del 2001.
Art. 15
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
2.
Le disposizioni previste dall'articolo 6, commi 1, 5 e 6 si applicano dalla legislatura successiva a quella in cui è approvata la presente legge.