Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 16/07/2015 | |
2. | ![]() | 12/02/2010 | |
3. | ![]() | 29/10/2008 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 12/07/2023
LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17
MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023
Capo II
Enti strumentali
Art. 8
(abrogato da art. 2 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)
Modifiche alla
legge regionale n. 29 del 1995
abrogato
Art. 9
Modifiche alla
legge regionale n. 44 del 1995
1.
Il comma 2 dell'
articolo 2 della legge regionale n. 44 del 1995 è così sostituito:
"2.
Il coordinamento e l'integrazione delle funzioni regionali è assicurato dalla direzione generale della Regione competente in materia di ambiente, sentita la direzione generale competente in materia di sanità, che provvede a predisporre gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e valutazione sull'ARPA."
2.
E' abrogato il comma 3 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 10
Modifica alla
legge regionale n. 21 del 2001
1.
Il comma 2 dell'
articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) è sostituito dal seguente:
"2.
Il rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, del direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo."