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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19

NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 ottobre 2008

Art. 21
Regime sanzionatorio
1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 Sito esterno, in caso di violazione delle norme che disciplinano le costruzioni.
2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 Sito esterno.
3. Le funzioni amministrative attribuite alla Regione dalla disciplina sanzionatoria richiamata dal comma 1 vengono svolte dai Comuni, avvalendosi delle strutture tecniche competenti in materia sismica, individuate in attuazione della presente legge.

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