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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19

NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO(1)

TITOLO II
FUNZIONI IN MATERIA SISMICA
Art. 3

(aggiunto comma 8 bis da art. 13 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)

Attribuzione delle funzioni
1. Le funzioni in materia sismica, già delegate dall'articolo 149 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono confermate in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. I Comuni che, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma 4, intendono esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione apposito atto, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indicando i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che decidono di assumere, tra cui la costituzione di una apposita struttura tecnica, nonché i tempi e le modalità di attuazione.
3. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già effettuato il conferimento stabile ed integrato a loro forme associative, entro il termine di cui al comma 2, comunicano la volontà di continuare ad esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, in conformità agli standard minimi di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale definisce gli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica, con riferimento in particolare alla dimensione demografica del Comune o della forma associativa, nonché alle caratteristiche della struttura tecnica, in ordine alla dotazione di personale avente adeguate competenze professionali per lo svolgimento delle medesime funzioni.
5. La Giunta regionale, decorso il termine di cui al comma 2, adegua il fabbisogno di personale da assegnare alle strutture tecniche regionali per lo svolgimento delle funzioni sismiche e provvede alla copertura dei posti vacanti, secondo le forme e le modalità previste dal Capo I della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni, singoli o associati, provvedono all'attuazione dei provvedimenti e delle misure secondo gli impegni assunti, ai sensi dei commi 2 e 3.
7. La Giunta regionale svolge il monitoraggio delle attività comunali di cui al comma 6, sollecitando il rispetto degli impegni assunti dai Comuni singoli o associati. In caso di persistente inerzia delle amministrazioni comunali o di grave ritardo, tali da compromettere il corretto esercizio delle funzioni sismiche secondo i tempi definiti dalla presente legge, la Giunta regionale assegna ai medesimi enti un termine, comunque non inferiore a quindici giorni, per provvedere. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale assume i provvedimenti sostitutivi, conferendo alle strutture tecniche regionali l'esercizio delle funzioni in materia sismica.
8. L'avvalimento opera per un periodo non inferiore a dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, decorso il quale i Comuni possono decidere di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica, nel rispetto degli standard di cui al comma 4 e utilizzando il personale regionale addetto, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
8 bis. A seguito della conclusione dell'avvalimento delle strutture tecniche regionali competenti in materia sismica, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018), i comuni possono stipulare apposite convenzioni con la Città metropolitana di Bologna e con le province per la costituzione di apposite strutture tecniche cui conferire l'esercizio delle funzioni in materia sismica loro attribuite dalla presente legge.
Art. 4
Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento
1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'esercizio dei compiti in materia sismica, assicurando un'adeguata consulenza alle strutture tecniche competenti. Essa promuove altresì indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione dei programmi di prevenzione sismica. A tale fine la Regione può stipulare apposite convenzioni con le Università, il CNR e altri Centri specializzati. Per lo svolgimento dei propri compiti la Regione si avvale di un apposito Comitato Tecnico Scientifico (CTS), composto da esperti in materia sismica.
2. La Giunta regionale provvede altresì:
a) a definire i criteri uniformi per la formazione e l'aggiornamento del personale da assegnare alle strutture tecniche competenti in materia sismica, assicurando forme di collaborazione con gli ordini e collegi professionali per la diffusione di una cultura comune in materia sismica;
b) a promuovere lo sviluppo di un sistema informativo integrato, che costituisca il supporto tecnologico alla rete delle strutture comunali, provinciali e regionali competenti in materia sismica e che consenta la gestione informatica delle pratiche sismiche.
3. È istituito il Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico, avente lo scopo di realizzare il coordinamento politico istituzionale e una più stretta integrazione tecnico operativa tra i soggetti pubblici e privati che concorrono con la propria attività ad una maggior tutela dell'incolumità pubblica, attraverso la riduzione del rischio sismico. Il Comitato ha funzioni consultive e ne fanno parte l'assessore regionale competente per materia, che lo presiede, i rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, nonché i rappresentanti delle categorie professionali e degli operatori privati che svolgono compiti e attività disciplinati dalla presente legge. La partecipazione al Comitato è senza oneri per la Regione. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, regola la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.
4. Gli atti di indirizzo previsti dalla presente legge sono predisposti previa consultazione del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico e sono approvati dalla Giunta regionale sentito il parere della Commissione assembleare competente.
Art. 5

(modificato comma 2 da art. 61 L.R. 6 luglio 2009 n. 6)

Compiti della Provincia
1. La Provincia esprime il parere sul Piano strutturale comunale (PSC), sul Piano operativo comunale (POC) e sul Piano urbanistico attuativo (PUA), nonché, in via transitoria, sulle varianti al Piano regolatore generale (PRG) e sugli strumenti urbanistici attuativi del vigente PRG, in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio.
2. Il parere è rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico sulla base della relazione geologica e dell'analisi di risposta sismica locale a corredo delle previsioni di piano . Nei casi in cui la legge non preveda l'intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, il parere è reso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione comunale. In caso di inutile decorrenza del termine per l'espressione del parere, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi.
3. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, la Provincia può stipulare apposita convenzione, prevedendo un congruo rimborso per le spese sostenute dalle strutture tecniche regionali.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito il testo dell'art. 5 L.R. 30 novembre 2009 n. 23: "Art. 5 Disposizioni transitorie in materia di riduzione del rischio sismico 1. Le disposizioni di cui al Titolo IV della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), entrate in vigore il 14 novembre 2009, trovano piena applicazione per gli interventi indicati dall'articolo 11, comma 2, della medesima legge regionale. Per i restanti interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008, fino al 31 maggio 2010, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico, attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) e dal regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33 (Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche (in attuazione della L.R. 19 giugno 1984, n. 35 come modificata ed integrata). 2. Per agevolare l'applicazione delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nella predisposizione degli elaborati progettuali, le strutture tecniche competenti in materia sismica, comunali e regionali, forniscono, su richiesta degli interessati, i necessari chiarimenti applicativi, anche avvalendosi del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008. 3. I Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008, possono assumere tale determinazione e comunicarla alla Giunta regionale entro il termine perentorio del 1 marzo 2010, predisponendo le necessarie misure organizzative e funzionali entro il 31 maggio 2010, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma 4 dell'articolo 3 della medesima legge regionale. 4. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 9 della L.R. 4 novembre 2009, n. 17 (Misure per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 concernente il distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna), in merito alle modalità di esercizio delle funzioni sismiche e alla data di inizio dell'applicazione della L.R. n. 19 del 2008."

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