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Documento Finanziario Storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 19 dicembre 2008

Art. 38
Modifiche alle leggi regionali n. 11 del 2001 e n. 10 del 2008
1.
Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), come sostituito dal comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), le parole:
"da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni, ed in particolare di quelle derivanti dalla trasformazione di preesistenti Comunità montane, nonché per l'istituzione di Nuove Comunità montane derivanti dall'accorpamento di preesistenti Comunità montane"
" sono sostituite dalle parole
", esclusivamente per l'anno 2009, da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni".
2.
Al termine dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2008, sono aggiunte le seguenti parole:
"nonché all'insediamento degli organi dell'Unione".
4.
All'articolo 21 della legge regionale n. 10 del 2008 la data
"31 dicembre 2009"
è sostituita dalla data
"31 dicembre 2011".
5.
Fra l'articolo 21 e l'articolo 22 della legge regionale n. 10 del 2008 è inserito il seguente articolo:
"Art. 21 bis
Misure straordinarie transitorie per accompagnare il riordino delle Comunità montane e delle Unioni
1. Al fine di accompagnare, nel biennio 2009-2010, i processi di trasformazione e riorganizzazione delle Nuove Comunità montane in attuazione della presente legge regionale, la Regione concede contributi alle Comunità montane e agli enti associativi ad esse subentranti, in deroga alla disciplina ordinaria per l'accesso e la quantificazione dei contributi sul programma di riordino territoriale.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, anche con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 10 della legge regionale n. 11 del 2001, disciplina criteri e modalità per la concessione e l'erogazione delle risorse di cui al comma 1, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione tra gli enti montani preordinati all'adeguamento alla presente legge regionale ed alla valorizzazione della gestione associata di funzioni e servizi comunali.
3. La Regione può altresì concedere, fino al 31 dicembre 2010, contributi alle Unioni di Comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge regionale, al fine di finanziare progetti volti ad accompagnare il raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi regionali disciplinati dal programma di riordino territoriale, nonché contributi a tutte le Unioni per sostenere progetti speciali di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi associati o progressivo ampliamento dei loro ambiti territoriali.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina criteri e modalità per la concessione e l'erogazione delle risorse di cui al comma 3.".

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