LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 22
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 24
Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl della quale è già socio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della Società "Ferrovie Emilia-Romagna Società a responsabilità limitata").
2. A tal fine è disposta per l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa di Euro 10.000.000,00 a valere sul Capitolo 43672 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16501 - Partecipazione regionale a società per il trasporto ferroviario.