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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2009 n.9

Art. 35
Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) è disposta per l'esercizio 2009 un'autorizzazione di spesa di Euro 2.300.000,00, a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, altresì, per l'esercizio finanziario 2009, un'autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00, a valere sul Capitolo 70722 afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

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