Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4

DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2010 n. 14

L.R. 22 dicembre 2011 n. 21

Art. 17
Agenzia sanitaria e sociale regionale - Modifiche alle leggi regionali n. 19 del 1994 e n. 50 del 1994
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la struttura regionale (Agenzia sanitaria regionale) di cui all'articolo 12 della legge regionale 19 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno) ed all'articolo 39 della legge regionale n. 50 del 1994, assume la denominazione di "Agenzia sanitaria e sociale regionale" ed ogni disposizione di rinvio all'Agenzia sanitaria regionale contenuta nella normativa regionale vigente deve intendersi riferita all'Agenzia come ridenominata.
2. L'Agenzia sanitaria e sociale regionale opera quale agenzia di supporto tecnico e regolativo a sostegno del Ssr e del Sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale n. 2 del 2003. Con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università), la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.
3. A decorrere dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 2, sono definitivamente abrogati l'articolo 12 della legge regionale n. 19 del 1994 e l'articolo 39 della legge regionale n. 50 del 1994, nonché ogni altra previsione incompatibile.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 1 del regolamento regionale 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente comma è stata attuata dal suddetto regolamento.

Espandi Indice