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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4

DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2010 n. 14

L.R. 22 dicembre 2011 n. 21

Capo I
Norme in materia di autorizzazione
Art. 18
Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie ed all'esercizio di attività sanitarie
1. La realizzazione di nuove strutture sanitarie, l'ampliamento, adattamento o trasformazione di quelle esistenti, limitatamente alle tipologie individuate ai sensi del comma 4, lettera a) del presente articolo, sono assoggettati ad apposita autorizzazione preventiva alla realizzazione rilasciata dalla Regione ed attestante la coerenza con la programmazione regionale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche o private operanti sul territorio regionale è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione.
3. L'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 2 è richiesta altresì per gli studi professionali odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, singoli o associati, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.
4. Spetta alla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione assembleare competente, definire con proprie deliberazioni:
a) le tipologie di strutture che, per la complessità delle prestazioni erogate o le loro dimensioni, sono assoggettate all'autorizzazione di cui al comma 1, stabilendo le relative procedure;
b) le tipologie di strutture che, per le loro caratteristiche organizzative, devono comunque essere assoggettate all'autorizzazione di cui al comma 2;
c) gli studi professionali che, in relazione alle attività sanitarie erogate, sono assoggettate ad autorizzazione all'esercizio di cui al comma 3;
d) i requisiti di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3, provvedendo altresì al loro periodico aggiornamento.
Art. 19
Procedure per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie
1. L'autorizzazione all'esercizio viene rilasciata dal Comune competente per territorio, previo parere tecnico, espresso dal Dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda Usl territorialmente competente, in ordine al possesso dei requisiti previsti per l'attività che si intende esercitare.
2. Per l'espressione del parere di cui al comma precedente, il Dipartimento di sanità pubblica si avvale di un'apposita commissione di esperti, anche esterni, nominata dal Direttore generale dell'Azienda Usl. La commissione si esprime in ordine alle modalità specifiche di applicazione dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 4, lettera d), risolve questioni interpretative inerenti i requisiti stessi ed assicura uniformità di valutazione ai fini del successivo rilascio del parere da parte del Dipartimento di sanità pubblica.
3. All'atto del ricevimento della domanda da parte dell'interessato, il Comune provvede all'inoltro della stessa al direttore del Dipartimento di sanità pubblica, che è tenuto a ad effettuare gli accertamenti necessari ed a rilasciare il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune.
4. Il Comune, preso atto del parere del Dipartimento di sanità pubblica, rilascia l'autorizzazione entro i successivi trenta giorni ovvero, qualora sia stata rilevata una parziale insussistenza di requisiti, notifica al richiedente le prescrizioni ed il termine per adeguarsi ad esse. Dopo la scadenza di tale termine, il Comune dispone, con le stesse modalità ed i termini sopra individuati, un nuovo accertamento e provvede conseguentemente al rilascio od al diniego dell'autorizzazione. Il provvedimento di diniego dell'autorizzazione è definitivo.
5. L'autorizzazione deve indicare il soggetto pubblico o privato titolare dell'autorizzazione, la denominazione e l'ubicazione della struttura autorizzata, la tipologia delle attività esercitate, nonché i titoli necessari per l'espletamento delle funzioni di direttore sanitario o tecnico della struttura autorizzata.
6. Spetta alla Giunta regionale, con una o più deliberazioni, definire:
a) i criteri di composizione delle commissioni di esperti chiamate ad operare a supporto dei Dipartimenti di sanità pubblica ai sensi del comma 2;
b) gli elementi che devono essere contenuti nell'atto di autorizzazione del Comune e la cui modifica comporta il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio da parte del Comune, individuando altresì i casi di variazioni che non comportano l'emanazione di un nuovo provvedimento autorizzativo, bensì una mera comunicazione da parte del soggetto interessato ed una successiva presa d'atto da parte del Dipartimento di sanità pubblica territorialmente competente.
Art. 20
Vigilanza
1. La vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie autorizzate ai sensi degli articoli 18 e 19 della presente legge viene assicurata dal Dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda Usl territorialmente competente.
2. Il Comune e la Regione possono disporre, dandosene reciproca comunicazione, controlli e verifiche sulle strutture e sugli studi autorizzati, anche avvalendosi del competente Dipartimento di sanità pubblica.
3. L'esito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e delle verifiche e dei controlli disposti ai sensi dei commi 1 e 2 deve essere, da parte di chi ha effettuato il controllo, tempestivamente notificato alla struttura interessata e comunicato al Comune.
4. Qualora, a seguito dell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, venga accertato il venire meno di uno o più requisiti, il Comune diffida il legale rappresentante della struttura interessata a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato, con atto motivato, una sola volta. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la decadenza, anche parziale, dell'autorizzazione e la conseguente sospensione dell'attività.
5. In caso di accertamento di gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti, il Comune provvede, anche in deroga alle procedure del comma 4, all'immediata decadenza dell'autorizzazione ed alla relativa sospensione dell'attività.
6. L'attività, comunque sospesa, può essere nuovamente esercitata soltanto se appositamente autorizzata, previo accertamento del possesso dei requisiti secondo le modalità previste dall'articolo 19.
Art. 21
Anagrafe delle strutture, degli studi autorizzati e dei soggetti accreditati
1. I Comuni curano la raccolta e l'aggiornamento dei dati relativi ai provvedimenti di loro competenza adottati ai sensi della presente legge e li comunicano tempestivamente all'Azienda Usl competente.
2. Le Aziende Usl provvedono alla costituzione di una anagrafe aziendale delle strutture e degli studi professionali autorizzati che deve contenere i dati necessari all'identificazione di ciascuna struttura autorizzata, nonché quelli relativi a tutti i provvedimenti che la riguardano.
3. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali la Regione istituisce l'anagrafe delle strutture sanitarie, degli studi professionali autorizzati e dei soggetti accreditati, costituita anche dalle anagrafi realizzate presso ciascuna Azienda Usl. La Regione stabilisce i dati che devono essere raccolti, nonché le modalità di realizzazione dell'anagrafe regionale e di collegamento con le singole anagrafi delle Aziende Usl. L'interconnessione tra l'anagrafe regionale e le anagrafi delle Aziende Usl può essere oggetto di apposite convenzioni.
4. Per le finalità di cui al comma 3, la Regione e le Aziende Usl possono trattare, anche con l'ausilio dei mezzi elettronici, i dati dell'anagrafe. La Regione disciplina, con regolamento, le operazioni di comunicazione e diffusione di tali dati.
Art. 22
Norma transitoria
1. I provvedimenti regionali adottati in attuazione della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997 Sito esterno) anteriormente alle modifiche apportate con la presente legge conservano validità e ne sono fatti salvi gli effetti, sino all'approvazione dei nuovi provvedimenti della Giunta regionale attuativi del presente Capo.
2. Le strutture sanitarie pubbliche e private e gli studi professionali in possesso di autorizzazione all'esercizio o con provvedimento di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 1.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 1 del regolamento regionale 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente comma è stata attuata dal suddetto regolamento.

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