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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4

DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2010 n. 14

L.R. 22 dicembre 2011 n. 21

CAPO II
Norme in materia di accreditamento
Art. 23

(modificato comma 3, inserito comma 3 bis da art. 47 L.R. 23 dicembre 2010 n. 14)

Accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitarie
1. Al fine di consentire l'avvio dei nuovi rapporti fondati sull'accreditamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, la Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, disciplina, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i criteri, le procedure ed i tempi per l'avvio del sistema di accreditamento definitivo dei servizi e delle strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie, provvedendo altresì alla definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate. Con il medesimo provvedimento, vengono contestualmente individuate le condizioni e le procedure da osservarsi per la concessione dell'accreditamento transitorio dei servizi e delle strutture che intrattengono rapporti con il Ssr e con gli Enti locali territoriali, nonché le tipologie di prestazioni e servizi socio-sanitari per la cui erogazione può essere concesso l'accreditamento transitorio nell'ambito di un processo di avvicinamento graduale e progressivo ai requisiti propri dell'accreditamento definitivo.
2. A decorrere dall'emanazione del provvedimento della Giunta regionale, l'accreditamento transitorio è concesso dai soggetti istituzionali competenti per l'ambito distrettuale a condizione che i soggetti gestori dei servizi e delle strutture di cui al comma 1:
a) accettino il sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base delle tariffe predeterminate;
b) risultino in possesso dell' autorizzazione al funzionamento, ove prevista dalla normativa vigente;
c) siano coerenti con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;
d) siano in possesso delle condizioni gestionali ed organizzative previste nel provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, ed in particolare assicurino, secondo quanto definito nel medesimo provvedimento, modalità di adeguamento dell'organizzazione e della gestione dei servizi e delle strutture, con l'obiettivo di pervenire in sede di accreditamento definitivo alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva ed al superamento della frammentazione nell'erogazione dei servizi alla persona.
3. La concessione dell'accreditamento transitorio comporta l'adeguamento dei rapporti negoziali tra le Amministrazioni interessate ed i soggetti gestori accreditati e la loro trasformazione in contratti di servizio aventi ad oggetto la regolamentazione complessiva degli interventi ed il loro sistema di remunerazione e, in particolare, gli obiettivi e le caratteristiche quali-quantitative dei servizi da assicurare, con la finalità di garantire maggiore qualità e stabilità delle gestioni. La concessione dei provvedimenti di accreditamento transitorio deve avvenire comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
3 bis. La Giunta regionale individua le condizioni ed i limiti nell'ambito dei quali, in relazione alla carenza di presupposti fondamentali per la conclusione dell'istruttoria finalizzata al rilascio dei provvedimenti entro il termine stabilito, l'accreditamento transitorio può essere eccezionalmente concesso dal soggetto istituzionale competente oltre il termine del comma 3 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2011.
4. A partire dall'emanazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, per l'attivazione di nuovi rapporti necessari per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, i soggetti istituzionali competenti per l'ambito distrettuale concedono l'accreditamento provvisorio, nel rispetto delle condizioni e delle procedure determinate con il medesimo provvedimento di cui al comma 1. Nei territori ove siano previste ASP (Aziende pubbliche di servizi alla persona), il processo di accreditamento provvisorio dovrà tener conto della riorganizzazione prevista. Col provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce anche le condizioni di trasparenza, comunicazione pubblica e durata massima dei contratti di servizio di cui al comma 3, nonché le condizioni di pluralismo nell'offerta dei servizi, al fine di tutelare l'interesse dell'utenza, da assicurare anche in condizione di accreditamento provvisorio.
Art. 24
1. Alla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997 Sito esterno), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, il comma 4, è sostituito dal seguente:
"4. Il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, concede o nega l'accreditamento con propria determinazione, che costituisce provvedimento definitivo. Il provvedimento deve essere adottato entro e non oltre nove mesi dalla presentazione della domanda di accreditamento.";
b) all'articolo 10, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"1. L'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza.";
c) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Al rinnovo dell'accreditamento provvede il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato.";
d) all'articolo 10, al comma 5 ed al comma 6, le parole
"l'Assessore regionale competente in materia di sanità"
sono sostituite dalle parole
"il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato".

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 1 del regolamento regionale 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente comma è stata attuata dal suddetto regolamento.

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