LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4
DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 dicembre 2022, n. 23Art. 6
Certificati e procedure autorizzative in materia di igiene e sanità pubblica
1.
A norma dell'
articolo 117, comma terzo, della Costituzione
, la Regione Emilia-Romagna detta la disciplina concernente le certificazioni e gli adempimenti amministrativi in materia di igiene e sanità pubblica di seguito indicate:

a)
requisito di idoneità fisica all'impiego di cui all'articolo 2 del testo unico emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
(Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);

b)
certificazioni sanitarie di cui all'articolo 2 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione);
c)
certificato di idoneità di cui all'articolo 27, comma primo, del Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici);
d)
certificazioni sanitarie di cui all'articolo 17, comma secondo, del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto
legge 15 agosto 1925, n. 1832
, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitari e visitatrici, approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

e)
certificazioni sanitarie di cui all'articolo 4, comma primo, lettera e), all'articolo 31, comma quinto e all'articolo 32, comma primo, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico) e successive modificazioni;
f)
certificazioni sanitarie e relativi procedimenti di cui alla
legge 22 giugno 1939, n. 1239
(Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici);

g)
procedimento sanitario di cui all'
articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25
(Disciplina dell'apprendistato);

h)
certificazioni sanitarie di cui all'
articolo 27, comma terzo, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302
(Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547
);


i)
procedimento sanitario di cui all'
articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668
(Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato);

j)
procedimento sanitario di cui all'articolo 2, comma primo, numero 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
(Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);

k)
certificazioni sanitarie di cui all'
articolo 11, comma secondo, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
(Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
);


l)
certificazioni sanitarie di cui all'
articolo 6, comma primo, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293
(Organizzazione dei sevizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);

m)
procedimenti sanitari di cui agli articoli 11, 12 e 13
del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264
(Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica);

n)
procedimenti di cui all'
articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518
(Regolamento per l'applicazione
del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264
, relativo ai servizi di medicina scolastica);


o)
certificazioni sanitarie di cui all'
articolo 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275
(Regolamento per l'esecuzione della
legge 2 aprile 1968, n. 475
, recante norme concernenti il servizio farmaceutico);


p)
certificazioni sanitarie e procedimenti di cui all'articolo 3, comma quarto, del decreto ministeriale 1 marzo 1974 (Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore);
q)
certificazioni sanitarie e procedimenti di cui all'
articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81
(Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina);

r)
procedimenti sanitari di cui all'
articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122
(Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);

s)
procedimenti sanitari di cui all'
articolo 240, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

t)
procedimenti sanitari di cui all'articolo 2, comma 1, n. 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);

u)
certificazioni e procedimenti sanitari di cui agli articoli 117, comma 1, e 303, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);

v)
procedimenti sanitari di cui all'
articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977
(Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) come sostituito dall'
articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345
(Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro);


w)
certificazioni sanitarie di cui all'
articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402
(Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla
legge 11 gennaio 1951, n. 56
, da emanarsi ai sensi dell'
articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146
).



2.
Per le finalità di cui al comma 1, con regolamento regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disposta la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alle misure di prevenzione e di tutela della salute e sono individuati i casi di superamento delle certificazioni e delle previste idoneità, sulla base dei principi di evidenza scientifica ed efficacia delle prestazioni sanitarie, dell'evoluzione della disciplina comunitaria e nazionale e degli indirizzi approvati in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
3.
Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 si applicano nel territorio regionale le nuove disposizioni in esso previste, con esclusione, nel rispetto dell'
articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione
, dell'applicazione nell'ordinamento e nell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Note del Redattore:
Ai sensi dell' art. 1 del regolamento regionale 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente comma è stata attuata dal suddetto regolamento.