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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2008, n. 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E NORME URGENTI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE n. 100 del 13 giugno 2008

Art. 1
Autorità competente
1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale attuativa della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale), nonché delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 Sito esterno (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno recante norme in materia ambientale), il presente articolo individua l'amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, quale autorità competente per la valutazione ambientale di piani e programmi, assicurandone la terzietà. Le disposizioni del presente Titolo I trovano applicazione per dodici mesi.
2. Per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province, l'Autorità competente è la Regione.
3. Al fine di assicurare la terzietà dell'autorità competente di cui al comma 2 è individuata, con deliberazione della Giunta regionale, la struttura organizzativa competente in materia ambientale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, dotata della necessaria autonomia, fermo restando quanto previsto al comma 5 in merito alle modalità di espressione della valutazione ambientale sui piani territoriali ed urbanistici.
4. Per i piani ed i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane, l'autorità competente è la Provincia.
5. Per i piani provinciali e comunali soggetti alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio) e alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), l'autorità competente è individuata rispettivamente nella Regione e nelle Province, in coerenza con le attribuzioni loro spettanti ai sensi della medesima legge in ordine all'approvazione dei piani, che coinvolgono per le relative istruttorie le strutture organizzative competenti in materia ambientale. La Regione e le Province si esprimono in merito alla valutazione ambientale di detti piani, quale integrazione della fase preparatoria e ai fini dell'approvazione, nell'ambito dei provvedimenti di loro competenza previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000, dando specifica evidenza a tale valutazione.

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