LEGGE REGIONALE 13 giugno 2008, n. 9
DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E NORME URGENTI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
BOLLETTINO UFFICIALE n. 100 del 13 giugno 2008
Art. 2
Procedimenti in corso
1. Al fine dell'applicazione ai procedimenti in corso delle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006 , del D.Lgs. n. 4 del 2008 , e della presente legge, nella valutazione dei piani e programmi sono fatte salve le fasi procedimentali e gli adempimenti già svolti, ivi compresi quelli previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000, in quanto compatibili con le disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006 .
2. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, comma 1, la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla L.R. n. 20 del 2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della medesima legge, integrata dagli adempimenti e fasi procedimentali previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006 non contemplati dalla L.R. n. 20 del 2000.
3. I seguenti piani sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 152 del 2006 sempreché rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3 bis, del medesimo decreto:
a) le varianti specifiche al piano regolatore generale (PRG) ed i piani attuativi di cui alla legge regionale n. 47 del 1978;
b) le varianti ai piani operativi comunali (POC) e i piani urbanistici attuativi (PUA) previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000;
c) le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che conseguono ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente.