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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2008, n. 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E NORME URGENTI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE n. 100 del 13 giugno 2008

Art. 2
Procedimenti in corso
1. Al fine dell'applicazione ai procedimenti in corso delle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, del D.Lgs. n. 4 del 2008 Sito esterno, e della presente legge, nella valutazione dei piani e programmi sono fatte salve le fasi procedimentali e gli adempimenti già svolti, ivi compresi quelli previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000, in quanto compatibili con le disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno.
2. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, comma 1, la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla L.R. n. 20 del 2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della medesima legge, integrata dagli adempimenti e fasi procedimentali previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno non contemplati dalla L.R. n. 20 del 2000.
3. I seguenti piani sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno sempreché rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3 bis, del medesimo decreto:
a) le varianti specifiche al piano regolatore generale (PRG) ed i piani attuativi di cui alla legge regionale n. 47 del 1978;
b) le varianti ai piani operativi comunali (POC) e i piani urbanistici attuativi (PUA) previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000;
c) le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che conseguono ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente.

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