LEGGE REGIONALE 13 giugno 2008, n. 9
DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E NORME URGENTI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
BOLLETTINO UFFICIALE n. 100 del 13 giugno 2008
Art. 4
Componenti del deflusso minimo vitale
1. In attuazione dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006 , con deliberazione della Giunta regionale sono definite le componenti del deflusso minimo vitale, nel rispetto dei criteri generali fissati dall'Autorità di bacino. Le componenti individuate costituiscono parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (PTA).