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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 giugno 2008, n. 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E NORME URGENTI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2017, n. 24

Art. 1
Autorità competente
1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale attuativa della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale), nonché delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 Sito esterno (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno recante norme in materia ambientale), il presente articolo individua l'amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, quale autorità competente per la valutazione ambientale di piani e programmi, assicurandone la terzietà. Le disposizioni del presente Titolo I trovano applicazione per dodici mesi.
2. Per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province, l'Autorità competente è la Regione.
3. Al fine di assicurare la terzietà dell'autorità competente di cui al comma 2 è individuata, con deliberazione della Giunta regionale, la struttura organizzativa competente in materia ambientale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, dotata della necessaria autonomia, fermo restando quanto previsto al comma 5 in merito alle modalità di espressione della valutazione ambientale sui piani territoriali ed urbanistici.
4. Per i piani ed i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane, l'autorità competente è la Provincia.
5. abrogato.

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