LEGGE REGIONALE 13 giugno 2008, n. 9
DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E NORME URGENTI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Operatività delle Autorità di bacino
1. Al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza territoriale è disposto, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell'attività amministrativa delle Autorità di bacino che operano sul territorio, previa intesa, per le Autorità interregionali, con le altre Regioni interessate, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006 .