LEGGE REGIONALE 13 giugno 2008, n. 9
DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E NORME URGENTI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Argomenti:
- Ambiente->
Disposizioni generali
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica
Art. 1
(abrogato comma 5 da art. 79 L.R. 21 dicembre 2017, n. 24)
Autorità competente
1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale attuativa della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale), il presente articolo individua l'amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006 , quale autorità competente per la valutazione ambientale di piani e programmi, assicurandone la terzietà. Le disposizioni del presente Titolo I trovano applicazione per dodici mesi.
2. Per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province, l'Autorità competente è la Regione.
3. Al fine di assicurare la terzietà dell'autorità competente di cui al comma 2 è individuata, con deliberazione della Giunta regionale, la struttura organizzativa competente in materia ambientale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006 , dotata della necessaria autonomia, fermo restando quanto previsto al comma 5 in merito alle modalità di espressione della valutazione ambientale sui piani territoriali ed urbanistici.
4. Per i piani ed i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane, l'autorità competente è la Provincia.
5. abrogato.
Art. 2
(abrogato articolo da art. 79 L.R. 21 dicembre 2017, n. 24)
Procedimenti in corso
abrogato.
TITOLO II
Norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo n.152 del 2006
Art. 3
Operatività delle Autorità di bacino
1. Al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza territoriale è disposto, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell'attività amministrativa delle Autorità di bacino che operano sul territorio, previa intesa, per le Autorità interregionali, con le altre Regioni interessate, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006 .
Art. 4
Componenti del deflusso minimo vitale
1. In attuazione dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006 , con deliberazione della Giunta regionale sono definite le componenti del deflusso minimo vitale, nel rispetto dei criteri generali fissati dall'Autorità di bacino. Le componenti individuate costituiscono parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (PTA).
TITOLO III
Entrata in vigore
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.