LEGGE REGIONALE 13 giugno 2008, n. 9
DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E NORME URGENTI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
TITOLO I
Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica
Art. 1
(abrogato comma 5 da art. 79 L.R. 21 dicembre 2017, n. 24)
Autorità competente
1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale attuativa della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale), il presente articolo individua l'amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006 , quale autorità competente per la valutazione ambientale di piani e programmi, assicurandone la terzietà. Le disposizioni del presente Titolo I trovano applicazione per dodici mesi.
2. Per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province, l'Autorità competente è la Regione.
3. Al fine di assicurare la terzietà dell'autorità competente di cui al comma 2 è individuata, con deliberazione della Giunta regionale, la struttura organizzativa competente in materia ambientale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006 , dotata della necessaria autonomia, fermo restando quanto previsto al comma 5 in merito alle modalità di espressione della valutazione ambientale sui piani territoriali ed urbanistici.
4. Per i piani ed i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane, l'autorità competente è la Provincia.
5. abrogato.
Art. 2
(abrogato articolo da art. 79 L.R. 21 dicembre 2017, n. 24)
Procedimenti in corso
abrogato.