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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 1

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI VENATORIE 2009/2010, 2010/2011 E 2011/2012. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 (DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 32 del 2 marzo 2009

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Rapporti tra Province e Regioni confinanti
Art. 3 - Specie cacciabili e periodi di caccia
Art. 4 - Giornate e forme di caccia
Art. 5 - Orari venatori
Art. 6 - Carniere
Art. 7 - Addestramento dei cani da caccia
Art. 8Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale
Art. 9 - Prescrizioni valide nelle Zone di protezione speciale (ZPS)
Art. 10 - Norme generali sul tesserino venatorio
Art. 11 - Modifiche all'articolo 58 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 12 - Disposizioni finali
Art. 13 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge definisce il calendario venatorio regionale, sulla base della competenza legislativa della Regione nella materia della caccia, in conformità al Titolo V della parte seconda della Costituzione Sito esterno.
2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata è sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.
3. La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito vigente regolamento.
4. I tempi e le modalità dei prelievi in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione Emilia-Romagna.
5. Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al vigente regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.
6. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, starna, pernice rossa e lepre superiori a quelli previsti dall'articolo 6 della presente legge, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato fino al 31 dicembre ad eccezione del fagiano, per il quale il termine è fissato al 31 gennaio. Per tutte le altre specie non citate nel presente comma valgono i limiti temporali e di carniere previsti agli articoli 3 e 6 della presente legge.
7. Nelle AFV la caccia agli ungulati si svolge nei periodi fissati dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) della presente legge. E' facoltà del titolare dell'AFV scegliere le giornate di caccia al cinghiale in forma collettiva nel rispetto delle leggi vigenti.
Art. 2
Rapporti tra Province e Regioni confinanti
1. La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese stipulate tra gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) interessati, intese che le Province competenti renderanno eventualmente operanti a mezzo di propri atti amministrativi, ove ritenute compatibili rispetto ai propri Piani faunistico-venatori.
Art. 3
Specie cacciabili e periodi di caccia
1. Le specie cacciabili ed i periodi di caccia sono i seguenti:
a) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
tortora (Streptopelia turtur); merlo (Turdus merula); allodola (Alauda arvensis); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus europaeus); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); quaglia (Coturnix coturnix);
b) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
alzavola (Anas crecca); beccaccia (Scolopax rusticola); beccaccino (Gallinago gallinago); canapiglia (Anas strepera); cesena (Turdus pilaris); codone (Anas acuta); colombaccio (Columba palumbus); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); fagiano (Phasianus colchicus); fischione (Anas penelope); folaga (Fulica atra); frullino (Limnocryptes minimus); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); gazza (Pica pica); germano reale (Anas platyrhynchos); ghiandaia (Garrulus glandarius); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); pavoncella (Vanellus vanellus); porciglione (Rallus aquaticus); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); volpe (Vulpes vulpes);
c) dal 1° ottobre al 31 gennaio, in forma collettiva, nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi:
cinghiale (Sus scrofa);
d) ungulati unicamente in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, in cinque giornate settimanali, con esclusione del martedì e del venerdì, secondo il prospetto di cui all'Allegato A;
e) dal 1° novembre al 31 gennaio:
moretta (Aythya Guligula).
2. La caccia agli ungulati in forma selettiva è consentita anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve. Per il prelievo selettivo della specie cinghiale è consentito il ricorso a forme di pasturazione artificiale. Alla data del 30 novembre di ogni anno le Province valutano lo stato d'attuazione del piano di prelievo al cinghiale al fine di consentirne o meno la caccia in forma collettiva anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve.
3. Le limitazioni di cui all'articolo 33, comma 11, lettera b), della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e successive modificazioni, non si applicano alle specie appartenenti all'avifauna migratoria, per le quali valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale.
Art. 4
Giornate e forme di caccia
1. La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita nelle forme sottoindicate, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
a) dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni settimana, fatto salvo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;
b) dal lunedì successivo alle due settimane di cui alla lettera a) del presente comma fino al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
c) dal 1° ottobre al 30 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, nelle ATV ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui all'articolo 5 della presente legge e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.
4. Le Province, mediante i rispettivi calendari venatori, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, possono determinare l'inizio dell'attività venatoria in forma vagante con l'uso del cane, anche successivamente alla terza domenica di settembre, per esigenze connesse all'esercizio dell'attività agricola e per garantire una maggiore tutela della fauna. Le esigenze sopraindicate dovranno essere valutate con particolare attenzione soprattutto quando tale data è particolarmente prossima alla metà del mese.
5. Le Province esercitano le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nei limiti ed alle condizioni ivi previste. Qualora esse prevedano, nei rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data del 1° settembre, la caccia in tale periodo si potrà effettuare nella giornata del 1° settembre - purché non coincidente con il martedì o il venerdì - e nelle successive giornate di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13, alle specie di cui al comma 6 del presente articolo, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi.
6. Le specie cacciabili ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del presente articolo vengono individuate dalle Province tra le seguenti: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora.
7. Le Province, nell'ambito delle facoltà concesse dall'articolo 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992 Sito esterno, possono modificare i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
8. La caccia alla fauna migratoria di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, si svolge nelle forme stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
9. Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, i derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (Anas platyrynchos) possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge n. 157 del 1992 Sito esterno, solo nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.
Art. 5
Orari venatori
1. La caccia alla fauna migratoria è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto.
2. Qualora le Province prevedano l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre, nel periodo compreso tra tale data e la terza domenica di settembre la caccia è consentita fino alle ore 13, ad esclusione delle ATV dove è invece consentita fino al tramonto.
3. Le Province individuano gli orari venatori desumendoli dalle effemeridi aeronautiche fornite dal Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica dell'Aeronautica militare.
Art. 6
Carniere
1. Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non può abbattere complessivamente più di due capi di fauna selvatica tra le seguenti specie: coniglio selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e starna e comunque non più di un capo di lepre, pernice rossa e starna.
2. Per la starna e la pernice rossa è consentito l'abbattimento, rispettivamente, di non più di cinque capi nella stagione.
3. Per la lepre è consentito l'abbattimento di non più di dieci capi nella stagione.
4. Delle altre specie consentite a norma della presente legge per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente più di venticinque capi, di cui non più di dieci capi di anatidi ad esclusione del germano reale, dieci folaghe, dieci colombacci e tre beccacce. Per ogni giornata di caccia non possono inoltre essere abbattuti, complessivamente, più di dieci capi delle seguenti specie: beccaccino, gallinella d'acqua, frullino, pavoncella e porciglione. Per la beccaccia è consentito l'abbattimento di non più di quindici capi nella stagione.
5. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del maggior numero di capi.
Art. 7
Addestramento dei cani da caccia
1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dalle ore 7 alle ore 20 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.
2. Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori, modificare i termini sopra indicati per motivazioni legate a specifiche esigenze territoriali. Le Province possono, altresì, consentire l'uso di un numero di cani fino ad un massimo di sei per conduttore, purché nell'ambito di progetti sperimentali adottati a sostegno della cinofilia.
3. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui all'articolo 8.
4. Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
5. Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e la terza domenica di settembre, qualora le Province abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio venatorio è consentito.
6. Dal lunedì successivo alla terza domenica di settembre al 31 gennaio è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. L'attività è invece consentita qualora il conduttore annoti la giornata di caccia sul tesserino venatorio.
Art. 8
Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 157 del 1992 Sito esterno, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'articolo 15 della legge n. 157 del 1992 Sito esterno, opportunamente tabellati.
2. L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 100 metri da macchine agricole operatrici in attività.
3. E' fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché di recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
5. L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante, con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione:
a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici. Le Province possono individuare, con i propri calendari venatori, limiti all'esercizio venatorio sui terreni con erba medica;
b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
c) i vivai ed i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni dall'impianto;
d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;
e) i frutteti specializzati;
f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto.
6. L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto, oltreché in forma vagante, è ammesso da appostamento fisso o temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, è ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto compiuto, è ammesso il transito con l'arma carica.
7. In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.
Art. 9
Prescrizioni valide nelle Zone di protezione speciale (ZPS)
1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto divieto di:
a) abbattere esemplari appartenenti alla specie moretta (Aythya fuligula);
b) effettuare l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre (preapertura) con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
c) effettuare, nel mese di gennaio, più di due giornate di caccia - corrispondenti al giovedì ed alla domenica - fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni della presente legge;
d) utilizzare munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
e) addestrare ed allenare i cani ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, prima del 1° settembre;
f) abbattere anatidi, ad esclusione del germano reale, prima del 1° ottobre nelle ZPS "di acque lentiche".
Art. 10
Norme generali sul tesserino venatorio
1. Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.
2. Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante; appostamento; selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con riferimento al numero corrispondente a quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino. Qualora intenda invece esercitare la caccia in azienda venatoria, o fuori regione o in mobilità deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITA').
3. In caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile, a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno indelebile all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.
4. Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, qualora la caccia sia esercitata in ATC è obbligatorio annotare il capo appena abbattuto; qualora invece la caccia sia esercitata in AFV i singoli capi abbattuti possono essere annotati entro il termine dell'attività giornaliera.
5. Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul tesserino entro il termine della giornata di caccia, ad eccezione di beccaccia e beccaccino i cui singoli capi abbattuti devono essere immediatamente annotati. Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia.
6. I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.
7. Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e, pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).
8. Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sulla apposita scheda riepilogativa "caccia stanziale" la sigla del proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica stanziale per ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovrà essere riconsegnata all'ATC entro trenta giorni dal termine della stagione venatoria, compilando tante copie della scheda quanti sono gli ATC di appartenenza.
9. Nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1, qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 1, della direttiva 79/409 CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, il cacciatore dovrà inoltre compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda riepilogativa "caccia specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale scheda dovrà essere inviata alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio.
10. In caso di mancata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 61, comma 2, della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni.
11. Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.
12. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.
13. Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al comma 12 del presente articolo. In caso di mancata riconsegna entro il 31 marzo, oltre alla sanzione prevista all'articolo 61, comma 1, lettera l), della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, si applica la sanzione accessoria della sospensione del tesserino venatorio per la giornata di caccia relativa alla terza domenica del successivo mese di settembre.
14. Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.
Art. 11
1.
Il comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 15 febbraio 1994, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'articolo 27 della legge statale. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno), le Province provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 59, comma 3bis, della presente legge. La nomina può essere conferita anche a cittadini che siano disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle Province, purchè abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le Province si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'articolo 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 59, comma 3bis, della presente legge.".
Art. 12
Disposizioni finali
1. Le norme della presente legge, ad eccezione dell'articolo 11, si applicano limitatamente alle stagioni venatorie 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012.
Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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