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LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 2

TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 33 del 2 marzo 2009

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Principi e norme generali
Espandere area cap2 Capo II - Disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute e del lavoro nei cantieri edili pubblici e privati
Espandere area cap3 Capo III - Strumenti di incentivazione e disciplina dei contributi regionali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Principi e norme generali
Art. 1
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata.
2. La Regione esercita le proprie competenze ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione Sito esterno nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni di cui decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 Sito esterno, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché le definizioni che seguono:
a) "lavoratore": oltre ai soggetti individuati dalle disposizioni statali vigenti in materia sono equiparati le persone fisiche che a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, svolgono un'attività nell'ambito del cantiere;
b) "lavori particolarmente complessi": le lavorazioni inerenti ad opere e impianti di particolare complessità esecutiva, ovvero ad elevata componente tecnologica, nonché le lavorazioni che si svolgono mediante l'organizzazione di più cantieri logisticamente connessi o interferenti;
c) "lavori particolarmente pericolosi": le lavorazioni individuate dalla Giunta regionale, in particolare sulla base delle informazioni desunte dai dati statistici comunicati dalla struttura con funzioni di osservatorio di cui all'articolo 5, nonché le lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come definite dall'Allegato XI del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno.
Capo II
Disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute e del lavoro nei cantieri edili pubblici e privati
Art. 3
Promozione della sicurezza nei cantieri
1. La Regione promuove la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell'irregolarità delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della legalità e della qualità del lavoro, favorendo la piena e più efficace applicazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi ed attuativi.
2. A tal fine la Regione promuove:
a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori che operano nel cantiere, comprensive dei percorsi volti a garantire gli standard formativi individuati dalla Giunta regionale per l'apprendistato in edilizia;
b) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori e ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l'adozione delle misure di sicurezza, relativamente a lavori particolarmente complessi o pericolosi;
c) la realizzazione di attività formative per il personale preposto alla vigilanza sui cantieri;
d) la sottoscrizione di accordi con ordini e collegi professionali, organismi paritetici di settore ed altri enti competenti, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti;
e) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e sulla tutela della salute nei cantieri per giovani e adulti non occupati che frequentano percorsi di formazione professionale finalizzati all'inserimento lavorativo in edilizia;
f) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e sulla tutela della salute rivolti agli imprenditori e ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere, nonché ai soggetti che intendono intraprendere tali attività.
3. La Regione promuove, altresì, la sottoscrizione di accordi con gli enti competenti nelle materie di cui alla presente legge e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore, finalizzati:
a) all'informazione, assistenza e consulenza ai lavoratori e alle imprese;
b) al perseguimento della legalità e regolarità del lavoro;
c) al miglioramento dei livelli di tutela definiti dalle disposizioni vigenti;
d) alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese;
e) all'adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno;
f) a definire forme di incentivazione, anche economica, a favore dei lavoratori correlate all'adozione di misure di sicurezza e tutela della salute ulteriori rispetto a quelle previste dalle disposizioni vigenti.
4. Ai sensi del comma 3 la Regione promuove, in particolare, la sottoscrizione di accordi preordinati alla definizione di un sistema di prescrizioni rivolte alle imprese ed ai soggetti che a qualunque titolo operano nei cantieri. Tali accordi vincolano gli aderenti al rispetto di quanto in essi disposto e possono essere riconosciuti dalla Regione, che a tal fine si esprime sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno, a condizione che prevedano:
a) prescrizioni volte a definire buone prassi, norme di buona tecnica ovvero codici di condotta, da adottare nello svolgimento delle attività in cantiere;
b) la definizione delle modalità organizzative e procedimentali di individuazione e di aggiornamento delle prescrizioni di cui alla lettera a);
c) la definizione delle modalità di adesione volontaria, piena e incondizionata, alle prescrizioni di cui alla lettera a) da parte dei soggetti esecutori che, a qualunque titolo, svolgono la propria attività nell'ambito del cantiere;
d) l'individuazione di idonee e specifiche modalità di controllo sull'effettiva adozione delle prescrizioni di cui alla lettera a) da parte delle imprese che hanno sottoscritto tali accordi.
5. Nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente pericolosi, gli accordi di cui al comma 4 possono essere definiti direttamente tra i committenti, le imprese esecutrici e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore.
6. La Regione approva gli indirizzi per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno, in coerenza con gli accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro.
7. La Regione promuove, anche attraverso la rete degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, l'informazione e la divulgazione ai cittadini, alle imprese, ai professionisti del settore e alle relative associazioni, ordini e collegi, delle informazioni relative agli strumenti di incentivazione di cui al Capo III e agli atti di attuazione della presente legge.
Art. 4
Razionalizzazione dell'attività amministrativa
1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle competenze del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno, promuove la sottoscrizione di accordi con gli enti pubblici competenti in materia, finalizzati a razionalizzare e semplificare l'attività amministrativa, nonché a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di vigilanza e di controllo dei cantieri. A tal fine la Regione valorizza gli strumenti di collaborazione istituzionale di cui al Capo IV della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione).
2. In particolare, gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati:
a) a semplificare, mediante sistemi informatici di acquisizione e di trasmissione dei dati, le procedure di rilascio o di ricevimento dei documenti, tra i quali quelli riguardanti la notifica preliminare e il titolo abilitativo edilizio, con cui i soggetti interessati possono adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti e, ove queste lo richiedano, possono attestare l'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori e alla corresponsione delle retribuzioni;
b) a semplificare ed uniformare gli adempimenti documentali necessari ai fini dell'attività di vigilanza e controllo dei cantieri e delle imprese;
c) a semplificare l'attività di monitoraggio e vigilanza, mediante sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati;
d) ad incentivare le attività della polizia amministrativa locale di prevenzione e controllo in edilizia favorendone lo svolgimento secondo criteri di omogeneità, nonché ad incentivare le attività di supporto agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro, ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).
Art. 5
Attività di monitoraggio e segnalazione
1. La Regione svolge funzioni di osservatorio per la sicurezza e tutela del lavoro nei cantieri, anche mediante integrazione con le attività dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e con le attività del Servizio Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno.
2. Le funzioni di osservatorio per la sicurezza e tutela del lavoro sono finalizzate a supportare l'attività di promozione, prevenzione e controllo della sicurezza e regolarità del lavoro degli enti competenti, nonché l'attività del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno.
3. Presso la struttura che esercita le funzioni di osservatorio è istituito un sistema informativo di monitoraggio e raccolta delle informazioni rilevanti ai fini del comma 4. Concorrono all'integrazione del sistema informativo le Aziende unità sanitarie locali, gli Enti locali e, previo accordo, la Direzione regionale del lavoro, la Direzione regionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la Direzione regionale dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), i Dipartimenti territoriali dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), gli organismi paritetici di settore e gli altri enti competenti in materia.
4. La Regione mediante l'esercizio delle funzioni di osservatorio:
a) concorre, con gli enti competenti, al monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, delle norme di buona tecnica, dei codici di condotta e delle buone prassi;
b) segnala alle autorità e agli enti competenti possibili fenomeni di inosservanza o violazione delle disposizioni vigenti in materia;
c) cura l'elaborazione dei dati, raccolti dal sistema informativo, al fine della programmazione e qualificazione dell'attività di vigilanza e di promozione della sicurezza;
d) individua, ai sensi dell'articolo 2, l'elenco dei lavori particolarmente pericolosi;
e) rileva, sulla base delle informazioni raccolte, i fabbisogni formativi dei lavoratori;
f) svolge le analisi dei costi della sicurezza e del lavoro, anche al fine di valutarne l'incidenza sui prezzi di esecuzione dei lavori;
g) raccoglie le informazioni relative ai titoli abilitativi all'attività edilizia rilasciati dagli Enti locali e alle notifiche preliminari comunicate alle Aziende unità sanitarie locali e alle Direzioni provinciali del lavoro ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno;
h) raccoglie le informazioni relative agli incentivi e ai contributi di cui agli articoli 7, 8 e 9.
Art. 6
Requisiti tecnici
1. L'Assemblea legislativa regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento tecnico, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), concernenti i requisiti tecnici cogenti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a) della legge regionale 25 novembre 2002 n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia). Tali requisiti tecnici cogenti, obbligatori su tutto il territorio regionale, sono finalizzati a soddisfare le esigenze previste dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, nell'esecuzione di successivi interventi di manutenzione nel manufatto esistente, qualora comportino l'esecuzione di lavori particolarmente pericolosi. Tali atti di indirizzo e coordinamento tecnico sono sottoposti a revisione periodica.
2. La Giunta regionale propone all'Assemblea legislativa regionale gli atti di indirizzo e coordinamento tecnico di cui al comma 1, sentite le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore, gli enti ed organismi competenti in materia, nonché gli ordini, i collegi professionali e le organizzazioni di categoria interessati.
3. I requisiti di cui al comma 1 sono formulati in termini prestazionali e sono definiti avendo riguardo alle tipologie d'intervento, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza al fine di ridurre al minimo l'impatto sulle costruzioni.
4. La Giunta regionale adotta linee guida e soluzioni conformi mediante le quali è possibile realizzare le prestazioni di cui al comma 3 e ne assicura la diffusione a tutti gli operatori del settore.
5. I Comuni adeguano il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) a quanto previsto degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 in merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trascorso tale termine i requisiti obbligatori trovano diretta applicazione.
Capo III
Strumenti di incentivazione e disciplina dei contributi regionali
Art. 7
Incentivi al committente
1. La Regione definisce gli incentivi economici, anche a seguito di accordi con altri enti interessati, a favore dei committenti che affidano l'esecuzione di lavori ad imprese che svolgono la loro attività secondo principi di responsabilità sociale, così come specificati nel presente articolo.
2. Al fine di ottenere gli incentivi di cui al comma 1, l'esecuzione dei lavori deve essere affidata ad imprese che:
a) si impegnino a garantire, in riferimento a tutta la durata dei lavori, l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi, da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i lavori stessi, finalizzati a verificare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, nonché il rispetto delle norme contrattuali di lavoro vigenti e degli indici minimi di congruità ivi previsti, secondo modalità definite dal Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno;
b) abbiano prodotto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) corredato della dicitura "antimafia", ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) si impegnino ad attuare gli accordi, ove esistenti, di cui all'articolo 3, comma 4, riconosciuti dalla Regione;
d) si impegnino ad applicare gli standard formativi per l'apprendistato in edilizia individuati dalla Giunta regionale;
e) nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente pericolosi, si impegnino a sottoscrivere ed attuare gli accordi, ove esistenti, di cui all'articolo 3, comma 5, riconosciuti dalla Regione;
f) si impegnino ad adottare idonei sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati, secondo modalità definite dalla Regione;
g) si impegnino a dare applicazione ai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona in cui è ubicato il cantiere e, in particolare, in ordine alle modalità di iscrizione alla cassa edile ove prevista dai suddetti accordi collettivi.
3. Qualora l'impresa esecutrice si avvalga nello svolgimento delle attività di cantiere, a qualunque titolo, di soggetti o imprese terze, gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che anche tali soggetti o imprese soddisfino le medesime condizioni previste per l'impresa incaricata dal committente.
4. La Giunta regionale, in conformità ai principi ed alle finalità della presente legge, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno e la competente Commissione assembleare, può modificare, integrare o graduare le condizioni e i requisiti di cui ai commi 2 e 3.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale definisce le modalità di presentazione dell'istanza relativa agli incentivi economici di cui al comma 1, nonché le modalità di riconoscimento, erogazione, controllo e revoca di cui ai commi 6 e 7.
6. Le condizioni e i requisiti di cui al comma 2 sono dichiarati dall'impresa ai sensi delle disposizioni vigenti e trasmessi al committente che provvede a trasmettere la relativa documentazione all'amministrazione competente prima dell'inizio dei lavori. Copia delle dichiarazioni di cui al comma 2, è detenuta dall'impresa nel cantiere durante tutta la durata dei lavori, al fine di consentire la loro verifica da parte degli enti competenti e degli organismi paritetici di settore, i quali, in caso di difformità rispetto agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute e del lavoro, provvedono a darne segnalazione agli organi competenti.
7. L'amministrazione competente procede alla revoca degli incentivi economici di cui al comma 1, qualora nei confronti del committente sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, in riferimento alle fattispecie previste dall'articolo 157, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno.
Art. 8
Incentivi alle imprese
1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla concessione di contributi alle imprese edili previsti dalle vigenti leggi regionali di settore, prevede che tra i requisiti o i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti l'impegno ad attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, così come specificati da un apposito atto approvato dalla Giunta regionale, in coerenza con i principi della responsabilità sociale delle imprese.
2. La Regione promuove la sottoscrizione di accordi:
a) con gli enti pubblici competenti al fine di favorire la più ampia e coordinata applicazione degli incentivi e dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti in materia di obblighi assicurativi e previdenziali, nonché di sicurezza dei lavoratori;
b) con gli istituti di credito, consorzi fidi e con le associazioni di rappresentanza delle imprese, finalizzati ad agevolare l'accesso al credito per le imprese che realizzino interventi volti a garantire livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.
Art. 9
Disposizioni relative alla tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri di edilizia residenziale pubblica e sociale
1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla concessione di contributi richiesti da committenti per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica o sociale previsti dalle vigenti leggi regionali di settore, prevede che tra i requisiti e i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti l'impegno ad attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.
2. Qualora il contributo di cui al comma 1 venga richiesto da enti pubblici, la concessione dello stesso è subordinata all'impegno dell'ente richiedente di prevedere l'obbligo, per l'impresa esecutrice, di attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale, con apposito atto, specifica i livelli ulteriori di cui ai commi 1 e 2 sulla base delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 7.
Art. 10
Selezione degli operatori economici che realizzano lavori pubblici
1. Qualora il contratto sia affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno, la stazione appaltante può prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, che uno dei sub-criteri di valutazione dell'offerta sia costituito dall'impegno per l'impresa aggiudicataria di soddisfare, prima dell'inizio dei lavori, le condizioni preordinate al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori nel cantiere ove verranno svolti i lavori, rispetto ai livelli minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti.
Art. 11
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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