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LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 2

TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 33 del 2 marzo 2009

Art. 5
Attività di monitoraggio e segnalazione
1. La Regione svolge funzioni di osservatorio per la sicurezza e tutela del lavoro nei cantieri, anche mediante integrazione con le attività dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e con le attività del Servizio Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno.
2. Le funzioni di osservatorio per la sicurezza e tutela del lavoro sono finalizzate a supportare l'attività di promozione, prevenzione e controllo della sicurezza e regolarità del lavoro degli enti competenti, nonché l'attività del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno.
3. Presso la struttura che esercita le funzioni di osservatorio è istituito un sistema informativo di monitoraggio e raccolta delle informazioni rilevanti ai fini del comma 4. Concorrono all'integrazione del sistema informativo le Aziende unità sanitarie locali, gli Enti locali e, previo accordo, la Direzione regionale del lavoro, la Direzione regionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la Direzione regionale dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), i Dipartimenti territoriali dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), gli organismi paritetici di settore e gli altri enti competenti in materia.
4. La Regione mediante l'esercizio delle funzioni di osservatorio:
a) concorre, con gli enti competenti, al monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, delle norme di buona tecnica, dei codici di condotta e delle buone prassi;
b) segnala alle autorità e agli enti competenti possibili fenomeni di inosservanza o violazione delle disposizioni vigenti in materia;
c) cura l'elaborazione dei dati, raccolti dal sistema informativo, al fine della programmazione e qualificazione dell'attività di vigilanza e di promozione della sicurezza;
d) individua, ai sensi dell'articolo 2, l'elenco dei lavori particolarmente pericolosi;
e) rileva, sulla base delle informazioni raccolte, i fabbisogni formativi dei lavoratori;
f) svolge le analisi dei costi della sicurezza e del lavoro, anche al fine di valutarne l'incidenza sui prezzi di esecuzione dei lavori;
g) raccoglie le informazioni relative ai titoli abilitativi all'attività edilizia rilasciati dagli Enti locali e alle notifiche preliminari comunicate alle Aziende unità sanitarie locali e alle Direzioni provinciali del lavoro ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno;
h) raccoglie le informazioni relative agli incentivi e ai contributi di cui agli articoli 7, 8 e 9.

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