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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 2

TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 33 del 2 marzo 2009

Art. 6
Requisiti tecnici
1. L'Assemblea legislativa regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento tecnico, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), concernenti i requisiti tecnici cogenti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a) della legge regionale 25 novembre 2002 n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia). Tali requisiti tecnici cogenti, obbligatori su tutto il territorio regionale, sono finalizzati a soddisfare le esigenze previste dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, nell'esecuzione di successivi interventi di manutenzione nel manufatto esistente, qualora comportino l'esecuzione di lavori particolarmente pericolosi. Tali atti di indirizzo e coordinamento tecnico sono sottoposti a revisione periodica.
2. La Giunta regionale propone all'Assemblea legislativa regionale gli atti di indirizzo e coordinamento tecnico di cui al comma 1, sentite le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore, gli enti ed organismi competenti in materia, nonché gli ordini, i collegi professionali e le organizzazioni di categoria interessati.
3. I requisiti di cui al comma 1 sono formulati in termini prestazionali e sono definiti avendo riguardo alle tipologie d'intervento, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza al fine di ridurre al minimo l'impatto sulle costruzioni.
4. La Giunta regionale adotta linee guida e soluzioni conformi mediante le quali è possibile realizzare le prestazioni di cui al comma 3 e ne assicura la diffusione a tutti gli operatori del settore.
5. I Comuni adeguano il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) a quanto previsto degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 in merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trascorso tale termine i requisiti obbligatori trovano diretta applicazione.

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