Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 2

TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 33 del 2 marzo 2009

Capo I
Principi e norme generali
Art. 1
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata.
2. La Regione esercita le proprie competenze ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione Sito esterno nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni di cui decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 Sito esterno, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché le definizioni che seguono:
a) "lavoratore": oltre ai soggetti individuati dalle disposizioni statali vigenti in materia sono equiparati le persone fisiche che a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, svolgono un'attività nell'ambito del cantiere;
b) "lavori particolarmente complessi": le lavorazioni inerenti ad opere e impianti di particolare complessità esecutiva, ovvero ad elevata componente tecnologica, nonché le lavorazioni che si svolgono mediante l'organizzazione di più cantieri logisticamente connessi o interferenti;
c) "lavori particolarmente pericolosi": le lavorazioni individuate dalla Giunta regionale, in particolare sulla base delle informazioni desunte dai dati statistici comunicati dalla struttura con funzioni di osservatorio di cui all'articolo 5, nonché le lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come definite dall'Allegato XI del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno.

Espandi Indice