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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 2

TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 33 del 2 marzo 2009

Art. 3
Promozione della sicurezza nei cantieri
1. La Regione promuove la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell'irregolarità delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della legalità e della qualità del lavoro, favorendo la piena e più efficace applicazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi ed attuativi.
2. A tal fine la Regione promuove:
a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori che operano nel cantiere, comprensive dei percorsi volti a garantire gli standard formativi individuati dalla Giunta regionale per l'apprendistato in edilizia;
b) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori e ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l'adozione delle misure di sicurezza, relativamente a lavori particolarmente complessi o pericolosi;
c) la realizzazione di attività formative per il personale preposto alla vigilanza sui cantieri;
d) la sottoscrizione di accordi con ordini e collegi professionali, organismi paritetici di settore ed altri enti competenti, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti;
e) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e sulla tutela della salute nei cantieri per giovani e adulti non occupati che frequentano percorsi di formazione professionale finalizzati all'inserimento lavorativo in edilizia;
f) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e sulla tutela della salute rivolti agli imprenditori e ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere, nonché ai soggetti che intendono intraprendere tali attività.
3. La Regione promuove, altresì, la sottoscrizione di accordi con gli enti competenti nelle materie di cui alla presente legge e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore, finalizzati:
a) all'informazione, assistenza e consulenza ai lavoratori e alle imprese;
b) al perseguimento della legalità e regolarità del lavoro;
c) al miglioramento dei livelli di tutela definiti dalle disposizioni vigenti;
d) alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese;
e) all'adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno;
f) a definire forme di incentivazione, anche economica, a favore dei lavoratori correlate all'adozione di misure di sicurezza e tutela della salute ulteriori rispetto a quelle previste dalle disposizioni vigenti.
4. Ai sensi del comma 3 la Regione promuove, in particolare, la sottoscrizione di accordi preordinati alla definizione di un sistema di prescrizioni rivolte alle imprese ed ai soggetti che a qualunque titolo operano nei cantieri. Tali accordi vincolano gli aderenti al rispetto di quanto in essi disposto e possono essere riconosciuti dalla Regione, che a tal fine si esprime sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno, a condizione che prevedano:
a) prescrizioni volte a definire buone prassi, norme di buona tecnica ovvero codici di condotta, da adottare nello svolgimento delle attività in cantiere;
b) la definizione delle modalità organizzative e procedimentali di individuazione e di aggiornamento delle prescrizioni di cui alla lettera a);
c) la definizione delle modalità di adesione volontaria, piena e incondizionata, alle prescrizioni di cui alla lettera a) da parte dei soggetti esecutori che, a qualunque titolo, svolgono la propria attività nell'ambito del cantiere;
d) l'individuazione di idonee e specifiche modalità di controllo sull'effettiva adozione delle prescrizioni di cui alla lettera a) da parte delle imprese che hanno sottoscritto tali accordi.
5. Nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente pericolosi, gli accordi di cui al comma 4 possono essere definiti direttamente tra i committenti, le imprese esecutrici e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore.
6. La Regione approva gli indirizzi per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno, in coerenza con gli accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro.
7. La Regione promuove, anche attraverso la rete degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, l'informazione e la divulgazione ai cittadini, alle imprese, ai professionisti del settore e alle relative associazioni, ordini e collegi, delle informazioni relative agli strumenti di incentivazione di cui al Capo III e agli atti di attuazione della presente legge.

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