LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4
DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 15
Classificazione delle aziende agrituristiche
1. La Giunta regionale adotta simboli e definisce modalità per il rilascio e la gestione dei marchi di classificazione delle aziende agrituristiche coerentemente con quanto approvato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi della legge n. 96 del 2006
, articolo 9.

Note del Redattore:
Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .