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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)

Art. 16
Ospitalità rurale familiare
1. E' istituita una forma specifica di agriturismo denominata "Ospitalità rurale familiare", in attuazione della legge n. 96 del 2006 Sito esterno e della legge 17 aprile 2001, n. 122 Sito esterno (Disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale), articolo 23, che può essere svolta esclusivamente nei territori delle Comunità montane o delle Unioni di Comuni montani, nelle aree svantaggiate, naturali e protette, nelle zone siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale.
2. L'attività può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale (IAP) e dai suoi familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica.
3. L'imprenditore agricolo ha l'obbligo di mantenere la residenza nel fabbricato adibito all'attività.
4. Nell'ambito dell'Ospitalità rurale familiare la ricettività è limitata ad un massimo di nove persone al giorno; la somministrazione dei pasti può essere effettuata solo ed esclusivamente a coloro che usufruiscono anche dell'ospitalità.
5. I requisiti igienico-sanitari ed urbanistici sono quelli delle abitazioni rurali. Per lo svolgimento dell'attività è necessario il possesso della certificazione di conformità edilizia ed agibilità o della dichiarazione di conformità di un professionista abilitato.
6. Per gli operatori che svolgono l'attività di Ospitalità rurale familiare è prevista specifica annotazione nell'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge.
7. Le attività di Ospitalità rurale familiare devono fregiarsi di un ulteriore apposito logo predisposto ed approvato dalla Regione.
8. In relazione alle caratteristiche dell'Ospitalità rurale familiare la connessione di cui all'articolo 4 della presente legge s'intende soddisfatta senza alcuna valutazione in ordine alla prevalenza delle giornate lavoro.
9. Per quanto non specificatamente previsto, si applicano per l'Ospitalità rurale familiare le disposizioni relative all'attività agrituristica.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .

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