Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)

Art. 17
Club di eccellenza
1. La Regione riconosce e sostiene Club di aziende d'eccellenza che valorizzano specializzazioni agrituristiche sia in termini di servizi erogati che di prodotti offerti.
2. I Club, costituiti da imprese agrituristiche, per ottenere il riconoscimento regionale devono essere organizzati e coordinati da un apposito organismo di gestione, cui spettano compiti di progettazione, realizzazione, valorizzazione e promozione del Club, nonché, se previste, attività di commercializzazione dei servizi offerti dai soci.
3. I Club devono inoltre adottare un disciplinare che, in relazione alla specializzazione delle aziende aderenti, definisca i criteri qualitativi, adotti un proprio marchio distintivo ed un sistema di controllo interno ed autodisciplina che selezioni le aziende e ne garantisca nel tempo il mantenimento delle specificità.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce apposite procedure e criteri per il riconoscimento dei Club di eccellenza.
5. Nell'individuazione dei criteri di cui al comma 4 si farà riferimento tra l'altro all'utilizzo prevalente dei prodotti propri o tipici a diffusione sub-regionale nella preparazione dei pasti, al recupero di immobili di valore storico-culturale nonché alla qualificazione dell'accoglienza ed al possesso di certificazioni di qualità aziendali anche di tipo ambientale.
6. Le aziende agrituristiche che aderiscono ai Club di eccellenza potranno avvalersi di specifiche priorità definite nei piani di cui all'articolo 18 e nei provvedimenti regionali di attuazione della normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .

Espandi Indice