LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4
DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 18
(aggiunto comma 2 bis da art. 15 L.R. 26 luglio 2013 n. 14, poi sostituito comma 3 e aggiunto comma 5 bis da art. 4 L.R. 31 luglio 2020, n. 5)
Promozione e sviluppo dell'agriturismo
1. La Regione approva piani regionali per la valorizzazione ed il sostegno delle attività agrituristiche.
2. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge possono essere concessi contributi per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) recupero di fabbricati esistenti a scopi agrituristici ed acquisto di attrezzature;
b) sistemazioni di aree esterne a servizio delle attività agrituristiche con finalità non produttiva agricola;
c) acquisto di cavalli da sella.
2 bis. I bandi per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER).
3. La Regione può promuovere e realizzare, direttamente o in collaborazione con altri enti ed organismi specializzati, iniziative di studio, ricerca, sperimentazione e promozione finalizzate allo sviluppo dell'attività agrituristica e della multifunzionalità.
4. Possono inoltre essere concessi contributi ai Club di eccellenza di cui all'articolo 17 della presente legge per progetti ed attività di qualificazione e organizzazione dell'offerta agrituristica e di promozione delle relative specificità.
5. La Giunta regionale dà attuazione ai piani di cui al comma 1 del presente articolo, individuando i criteri di intervento e le percentuali di contributo per le iniziative di cui al presente articolo nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis) in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CEE.
5 bis. Per l’annualità 2020, al fine di supportare le imprese agricole dedite ad attività agrituristiche e multifunzionali danneggiate dall’emergenza sanitaria Covid-19, la Regione può concedere contributi a sostegno della liquidità delle imprese stesse, con le modalità e condizioni previste dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020, attraverso aiuti integrativi erogati dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .