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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)

Art. 25
Iscrizione all'elenco provinciale ed attività di controllo
1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare nella propria azienda l'attività di fattoria didattica devono fare richiesta alla Provincia competente per territorio ed essere iscritti nell'apposita sezione dell'elenco provinciale degli operatori di fattoria didattica di cui all'articolo 30.
2. L'iscrizione è effettuata dalla Provincia previa approvazione dell'offerta formativa di cui all'articolo 23, comma 2, ed a seguito dei necessari controlli.
3. Le Province trasmettono copia degli elenchi o dei relativi aggiornamenti alla Regione.
4. Le Province, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco provinciale, provvedono altresì ad effettuare controlli periodici con cadenza almeno triennale presso le fattorie didattiche.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .

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