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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)

Art. 26
Dichiarazione di inizio attività di fattoria didattica
1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare attività di fattoria didattica devono presentare dichiarazione di inizio attività, ai sensi della legge n. 241 del 1990 Sito esterno, articolo 19, al Comune presso cui ha sede l'azienda, attestante tra l'altro il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti.
2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 dovranno essere allegati i documenti indicati nell'atto di cui all'articolo 22, comma 3, della presente legge, nonché specifica dichiarazione attestante l'iscrizione all'elenco provinciale degli operatori di fattoria didattica, fermo restando l'eventuale acquisizione d'ufficio da parte del Comune della documentazione detenuta da altre pubbliche amministrazioni per il completamento dell'istruttoria.
3. Non possono esercitare l'attività di fattoria didattica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che non siano in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge n. 96 del 2006 Sito esterno per l'esercizio dell'attività agrituristica, articolo 6, comma 1.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .

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