Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale ed ambientale del proprio territorio attraverso le attività del settore agricolo, promuove lo sviluppo dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole.
2. La presente legge è volta in particolare a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali con specifico riferimento alle zone montane;
c) sviluppare la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
d) promuovere iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
e) favorire il mantenimento e lo sviluppo agricolo e forestale del territorio rurale e la valorizzazione del sistema delle aree protette;
f) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche, storiche, architettoniche ed ambientali;
g) sostenere ed incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
h) promuovere iniziative di valorizzazione dei prodotti e dei servizi offerti dall'azienda agricola multifunzionale;
i) avvicinare la popolazione e le giovani generazioni al mondo agricolo, alle sue tradizioni, alla sua cultura per favorire la conoscenza del sistema agroalimentare regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera g), la Regione promuove inoltre la formulazione di linee guida a livello provinciale, in accordo con le diverse rappresentanze dei settori del turismo e dei produttori agricoli, atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni tipiche e locali e della cultura enogastronomica regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .

Espandi Indice