LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4
DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
TITOLO III
ELENCHI PROVINCIALI
Art. 30
Elenchi provinciali degli operatori agrituristici e di fattoria didattica
1. Gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal Titolo I "Agriturismo ed attività connesse" o dal Titolo II "Fattorie didattiche", sono iscritti in un elenco unico, istituito da ciascuna Provincia, suddiviso rispettivamente nella sezione degli operatori agrituristici e nella sezione degli operatori di fattoria didattica.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .