Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 2009, n. 6

GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 7 luglio 2009

Art. 1
1.
All'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è così sostituita:
"Finalità, oggetto e ambito di applicazione della legge";
b)
al comma 1, dopo le parole
"Emilia-Romagna",
sono inserite le seguenti:
", nel quadro dei principi stabiliti dalla normativa vigente ed in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ";
c)
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. La Regione favorisce le iniziative che a livello locale promuovono la partecipazione dei cittadini alla definizione degli obiettivi della riqualificazione urbana attraverso l'istituzione di processi partecipativi o di laboratori di urbanistica partecipata e incentiva il ricorso da parte dei Comuni a procedure concorsuali che consentano la scelta del progetto che meglio corrisponde agli obiettivi di qualità attesi.";
d)
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Il Titolo I della presente legge continua a trovare applicazione nei Comuni dotati di PRG approvato nell'osservanza della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela e uso del territorio), e fino all'approvazione del Piano strutturale comunale, in conformità alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Per l'approvazione di programmi di riqualificazione in variante agli strumenti di pianificazione trovano applicazione i limiti previsti dall'art. 41 della legge regionale n. 20 del 2000.
"2 ter. A seguito dell'approvazione del Piano strutturale comunale, trova applicazione la disciplina della legge regionale n. 20 del 2000 relativa agli interventi di riqualificazione urbana, come integrata da quanto disposto dal Titolo I della presente legge.".

Espandi Indice